Inammissibile il giuramento non sottoscritto dalla parte (Cass. civ. Sez. 2 n. 899 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di procura speciale, come richiesto dall’art. 233 cod. proc. civ., bensì dal difensore dotato soltanto dell’ordinaria procura ad litem, anche se questa comprenda la facoltà di «deferire i giuramenti di rito» e seppure il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado. L’inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e non rimesse alla loro disponibilità. La mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale integra una mera presunzione semplice, il cui mancato utilizzo non è censurabile in sede di legittimità. In tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il diritto alla cessione dell’alloggio non è acquistabile iure hereditatis, sicché il bene trasferito all’avente causa dell’assegnatario deceduto dopo il pagamento del prezzo ma prima della stipula non è personale ex art. 179, lett. b), cod. civ., ma cade in comunione ex art. 177, lett. a), cod. civ.
Il Fatto
A seguito della separazione, l’ex coniuge conveniva in giudizio l’altro per ottenere lo scioglimento della comunione legale, rivendicando la natura comune di un immobile sito in Cava de’ Tirreni, acquistato in costanza di matrimonio. Il convenuto eccepiva, tra l’altro, che tale acquisto dissimulasse una vocazione successoria, in quanto la moglie era avente causa del padre defunto, già assegnatario dell’alloggio di edilizia popolare, e che gli altri cespiti fossero stati acquisiti con denaro personale o donatogli dalla madre, chiedendo di provare tali circostanze anche mediante giuramento decisorio.
Il Tribunale dichiarava caduti in comunione i beni controversi, e la Corte d’appello, in parziale riforma, rideterminava le quote e i conguagli, escludendo l’ammissibilità del giuramento per mancanza di decisività delle circostanze e rigettando le domande di restituzione per difetto di prova. Avverso tale sentenza, la parte proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul giuramento, sulla prova e sulle spese, mentre l’altra parte spiegava ricorso incidentale sulla natura personale del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi quattro motivi di ricorso, con i quali si censurava il mancato espletamento del giuramento decisorio. Pur avendo la Corte d’appello fondato il diniego sulla non decisività delle circostanze, il Collegio ha rilevato d’ufficio una causa di inammissibilità del mezzo istruttorio ancor più radicale: il deferimento in appello non era avvenuto con atto sottoscritto dalla parte personalmente né dal difensore munito di procura speciale, ma solo dall’avvocato dotato della ordinaria procura ad litem.
Richiamando il principio espresso da Sez. 2 n. 17718 del 2020, la Corte ha precisato che il difetto di sottoscrizione e di mandato speciale rende l’inammissibilità insanabile e non sanabile dalla mancata eccezione della controparte, trattandosi di requisiti inderogabili posti dalla legge a presidio del mezzo di prova. Ha inoltre escluso la formazione di un giudicato sulla ritualità del deferimento, essendosi il vizio verificato solo in appello, e ha ammesso il rilievo nel giudizio di legittimità, in linea con quanto confermato da Sez. U. n. 24172 del 2025.
Quanto alla mancata risposta all’interrogatorio formale, la Corte ha ribadito che l’art. 232 cod. proc. civ. ne trae solo una presunzione semplice, il cui mancato utilizzo da parte del giudice non è sindacabile in cassazione, non integrando vizio di motivazione. Il quinto motivo, concernente la compensazione delle spese, è stato ritenuto infondato, perché la Corte d’appello aveva correttamente compensato le spese in ragione del parziale accoglimento dell’appello e della reciproca soccombenza, nel rispetto del principio di cui a Sez. U. n. 32061 del 2022.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha escluso che l’immobile popolare fosse un bene personale: il trasferimento della proprietà dall’ente gestore si perfeziona solo con la stipula dell’atto, previa verifica dei requisiti in capo all’assegnatario, sicché il diritto alla cessione non è trasmissibile iure hereditatis. Poiché l’acquisto era avvenuto in costanza di matrimonio, il bene è caduto in comunione legale ex art. 177, lett. a), cod. civ. L’ordinanza ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensando interamente le spese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 177 c.c. – Oggetto della comunione
- Art. 179 c.c. – Beni personali
- Art. 232 c.p.c. – Mancata risposta
- Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio