Il presidente del tribunale non può sospendere il processo dopo la ricusazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 896 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presidente del tribunale, investito del procedimento di ricusazione, difetta in radice del potere di disporre la sospensione sia del procedimento incidentale sia del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice ricusato. La proposizione dell’istanza di ricusazione non manifestamente inammissibile comporta infatti, ai sensi dell’art. 52, terzo comma, cod. proc. civ., la sospensione automatica del processo, senza bisogno di alcun provvedimento del magistrato competente a decidere sull’istanza. Il provvedimento sospensivo adottato dal presidente del tribunale è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento che arresta l’iter processuale in difformità dallo schema legale.
Il Fatto
Un condominio notificava un atto di precetto e l’intimato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace, convenendo in giudizio anche il difensore del creditore intimante. Nel corso del giudizio l’opponente presentava istanza di ricusazione del magistrato onorario designato in sostituzione tabellare.
Il Presidente del Tribunale, investito dell’istanza, disponeva con proprio provvedimento la sospensione del giudizio, richiamando genericamente l’art. 295 cod. proc. civ. e una supposta pregiudizialità di un procedimento penale, del quale non erano indicati gli estremi. Il difensore convenuto proponeva ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’incompetenza funzionale del Presidente del Tribunale a disporre la sospensione del processo di merito. Il motivo è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha chiarito che il presidente del tribunale, al pari di ogni magistrato o collegio cui sia devoluto il procedimento di ricusazione, difetta in radice di qualsiasi potere di sospensione, sia del procedimento di ricusazione stesso sia del giudizio dinanzi al giudice ricusato. Il codice di rito non prevede alcuna possibilità di sospensione del procedimento di decisione sulla ricusazione, che va deciso il più celermente possibile allo stato degli atti.
Quanto al giudizio di merito, la proposizione dell’istanza di ricusazione non manifestamente inammissibile comporta già di per sé la sospensione automatica del processo ex art. 52, terzo comma, cod. proc. civ., senza necessità di alcun intervento provvedimentale. La Corte ha richiamato il proprio precedente per cui la sospensione opera automaticamente, salvo che il giudice del processo valuti l’istanza come manifestamente inammissibile per carenza dei requisiti formali.
Nel caso di specie, la sospensione disposta dal Presidente del Tribunale appariva irrituale sotto ogni profilo: se riferita al processo di opposizione all’esecuzione, duplicava un effetto già prodottosi per legge; se riferita al procedimento di ricusazione, interveniva su un incidente processuale che deve essere definito con la massima sollecitudine. Il potere di sospensione nel processo di opposizione esecutiva, inoltre, è previsto solo con riferimento alla fase interinale ed è rimesso esclusivamente al giudice dell’esecuzione.
La Corte ha ritenuto fondato anche il primo motivo, affermando che il provvedimento di sospensione adottato a seguito di ricusazione è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., pure se diverso da quello previsto dall’art. 295 cod. proc. civ., per il quale il rimedio è espressamente previsto. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato accolto, il provvedimento cassato e il procedimento di ricusazione è stato rimesso dinanzi al Presidente del Tribunale in persona di altro magistrato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza
- Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria