Competenza territoriale inderogabile del foro del lavoro e rimessione parziale con regolamento d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1002 del 18.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro, come disciplinata dall’art. 413 c.p.c., ha natura inderogabile ai sensi dell’art. 428 c.p.c.. Il rilievo della sua violazione può essere effettuato anche d’ufficio dal giudice, il quale, ove ritenga di non essere competente, ha il dovere di dichiararlo e di rimettere la causa al giudice ritenuto competente. In tale evenienza, il regolamento di competenza necessario, proposto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., è lo strumento processuale per dirimere il conflitto e può riguardare la sola posizione processuale di una delle parti, mentre per le altre non interessate dalla questione di competenza la causa va rimessa al giudice di provenienza.

Il Fatto

Alcuni lavoratori avevano adito l’autorità giudiziaria nei confronti di due Assessorati regionali e dell’INPS per ottenere il riconoscimento dell’indennità professionale legata all’anzianità di servizio e la regolarizzazione della loro posizione previdenziale e contributiva. Il Tribunale di Palermo, inizialmente adito, aveva declinato la propria competenza territoriale. La causa era stata quindi riassunta presso il Tribunale di Agrigento.

In tale sede, uno degli Assessorati convenuti aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale con riferimento alla sola posizione di una delle lavoratrici, che secondo un certificato di servizio avrebbe prestato attività lavorativa presso un ufficio territoriale sito in un diverso circondario. Il Tribunale di Agrigento aveva quindi proposto regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, dagli atti del fascicolo di merito e dal verbale di udienza, tutte le parti avevano sostanzialmente concordato, sulla base del certificato di servizio, che la lavoratrice avesse prestato la propria attività presso l’ufficio territoriale di Caltanissetta. Tale circostanza, non contestata, non consentiva di dubitare delle conclusioni raggiunte dal giudice rimettente.

Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza (citata Cass. 2 luglio 1986, n. 4368), secondo cui la competenza territoriale nelle controversie di lavoro, stabilita dall’art. 413 c.p.c., ha natura inderogabile. Tale natura comporta che l’inosservanza delle regole ivi previste possa essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, non essendo rimessa alla sola eccezione di parte.

In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Agrigento ai sensi dell’art. 45 c.p.c., atteso che il giudice rimettente aveva correttamente rilevato la propria incompetenza in relazione alla posizione processuale della lavoratrice in questione.

Avendo accertato che la prestazione lavorativa era stata resa nel circondario di Caltanissetta, la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, limitatamente alla posizione della lavoratrice. Per le altre parti, non interessate dalla questione di competenza, la Corte ha disposto la semplice rimessione al Tribunale di Agrigento, dal quale il procedimento proveniva.

La Corte ha infine stabilito il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa sia dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per la posizione della lavoratrice, sia dinanzi al Tribunale di Agrigento per le restanti parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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