Regolamento di competenza d’ufficio tardivo: inammissibile se richiesto dopo la prima udienza di trattazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4973 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal giudice investito della controversia, a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo ex art. 38 c.p.c. solo se promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, anche quando lo stesso sia sollevato all’udienza di trattazione successiva ad un’altra di mero rinvio. Nel rito ordinario la prima udienza di trattazione si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; nel processo del lavoro, la medesima corrisponde alla prima udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 c.p.c. La violazione della preclusione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione.

Il Fatto

La società intimata aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 140/2024, emessa dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 198/2021. L’opposizione fu inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Lodi, il quale si dichiarò incompetente per territorio, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dal Ministero resistente. Il giudizio venne riassunto dinanzi al Tribunale di Cuneo.

Il Tribunale di Cuneo, ritenendo che la competenza per territorio dovesse essere individuata nel Tribunale di Milano — quale luogo in cui ha sede la società intimata, ovvero il luogo in cui è stata assunta la determinazione unilaterale di modifica del prezzo che ha integrato la condotta illecita — ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente condiviso le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che aveva invocato la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza, in quanto richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo tardivamente.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito, può ritenersi tempestivo a norma dell’art. 38 c.p.c. solo se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all’udienza di trattazione successiva ad un’altra di mero rinvio (Cass. n. 20488/2018; Cass. n. 25579/2021).

La Corte ha altresì precisato che, nel rito ordinario, la prima udienza di trattazione si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., mentre nel processo del lavoro la medesima corrisponde alla prima udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 c.p.c. Alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell’art. 428 c.p.c. va intesa nel significato che l’incompetenza territoriale può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione (Cass. n. 19410/2010).

Nel caso in esame, il regolamento è stato richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo a scioglimento di riserva assunta nella terza udienza di trattazione. La Corte ha quindi ritenuto che la violazione della preclusione sia deducibile in sede di regolamento di competenza e rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione (Cass. n. 16557/2008; Cass. n. 15818/2020).

Conseguentemente, il regolamento di competenza è stato dichiarato inammissibile e le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Cuneo per la prosecuzione del giudizio, con termine di legge per la riassunzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

Nota della Redazione

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