Interesse a impugnare escluso per la parte integralmente vittoriosa (Cass. civ. Sez. 3 n. 8123 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare, ex art. 100 cod. proc. civ., deve essere desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. È inammissibile il ricorso incidentale della parte integralmente vittoriosa nel merito che deduca un interesse meramente astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, senza indicare le concrete ragioni per cui la pronuncia adottata pregiudichi la sua posizione. L’interesse all’impugnazione sussiste solo se la sentenza contenga una statuizione contraria all’interesse della parte medesima, suscettibile di formare giudicato, e non può consistere nella mera prospettazione di un diverso regime di opponibilità dell’atto verso terzi non individuati.

Il Fatto

La società Bper Banca s.p.a. conveniva in giudizio la debitrice e gli acquirenti di due immobili, chiedendo in via principale la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e, in via subordinata, l’accertamento della simulazione assoluta del contratto. Il Tribunale, sul presupposto della ragione più liquida, accoglieva la domanda di simulazione, ritenendo assorbita quella revocatoria. La Corte d’Appello confermava la decisione, osservando che l’accertata invalidità dell’atto ne assorbe i profili di inefficacia relativa connessi alla revocatoria. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la debitrice, con due motivi, e la società cessionaria del credito, quale ricorrente incidentale, deducendo la nullità della sentenza per ultrapetizione e per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso incidentale, ritenendo assorbente la questione relativa all’interesse ad impugnare. La società cessionaria aveva prospettato il proprio interesse alla riforma della sentenza evidenziando che l’accoglimento della domanda revocatoria, rispetto a quella di simulazione, appresta una tutela più pregnante, rendendo l’atto inefficace solo nei confronti del creditore agente e non anche degli altri creditori del simulato alienante.

Tale prospettazione è stata reputata inidonea. La Suprema Corte ha ribadito che l’interesse ad impugnare va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte, non potendo consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica che non spieghi alcuna influenza sulle domande proposte. La parte integralmente vittoriosa non ha, di regola, interesse a impugnare al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo che la pronuncia contenga una statuizione contraria suscettibile di formare giudicato.

Nel caso di specie, la ricorrente incidentale non aveva specificato la posizione dei terzi nei cui confronti intendeva agire, né la concreta ragione per cui la pronuncia di simulazione avrebbe paralizzato tale azione. L’interesse dedotto è stato quindi qualificato come meramente astratto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.

Quanto al ricorso principale, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, di natura meramente fattuale, volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e privo della specifica indicazione delle regole legali di interpretazione asseritamente violate. È stato invece accolto il secondo motivo, concernente la regolamentazione delle spese: la Corte ha ritenuto erronea la condanna della parte solo parzialmente soccombente al pagamento dell’80% delle spese in favore della parte integralmente soccombente, nonché l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi non aveva proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2901 c.c.

Tutte le 672 sentenze sull'art. 2901 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *