Il giudicato interno formatosi in sede rescindente preclude la rimessione in discussione della consapevolezza della frode carosello (Cass. civ. Sez. 5 n. 8122 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto, da parte della Corte di cassazione in sede rescindente, del motivo di ricorso concernente la consapevolezza del contribuente di partecipare a un meccanismo fraudolento di tipo frode carosello determina il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, precludendo al giudice del rinvio di rimetterla in discussione. Ne consegue che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la definizione del processo penale con declaratoria di prescrizione dei reati fiscali, in assenza di una statuizione di merito, non assume alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento degli illeciti tributari, già definito in via definitiva.
Il Fatto
La società contribuente e i soci impugnavano gli avvisi di accertamento per IRAP, IVA e IRPEF relativi all’anno d’imposta 2009, emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito della contestazione di plurime operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate mediante l’emissione di fatture da parte di società cartiere. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano ritenuto fittizie le società fornitrici e la conoscibilità della frode da parte della società.
Il precedente giudizio di legittimità si era concluso con l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente al motivo concernente la deducibilità dei costi da reato ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 16/2012, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Nel giudizio di rinvio, la CTR accoglieva il motivo relativo alla deducibilità dei costi, ma dichiarava inammissibile la doglianza volta a contestare il coinvolgimento della società nelle operazioni inesistenti, ritenendo formato il giudicato sul punto, essendo stato il relativo motivo rigettato in sede di legittimità. Avverso tale pronuncia la società e i soci proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo la tesi dei contribuenti secondo cui il giudice del rinvio avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la doglianza relativa alla violazione del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., dal momento che la questione della consapevolezza della partecipazione alla frode carosello non sarebbe stata definita in via definitiva.
La Suprema Corte ha evidenziato che una lettura piana della sentenza rescindente dimostra come il secondo motivo di ricorso, incentrato proprio sulla consapevolezza della società e dei soci, fosse stato rigettato. In particolare, la sentenza aveva chiarito che la censura era inammissibile in quanto non calibrata sulla categoria giuridica della mera conoscibilità del meccanismo fraudolento, ma su quella della piena consapevolezza, sottendendo una richiesta di revisione dell’accertamento fattuale operato dal giudice di merito.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, consolidato in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, per cui l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, dimostrabile anche in via presuntiva; ove assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente applicato tale canone, escludendo l’assolvimento della prova liberatoria.
I giudici di legittimità hanno, infine, precisato che la definizione del processo penale con declaratoria di prescrizione dei reati fiscali, proseguito solo per altri capi di imputazione, è priva di rilievo ai fini dell’accertamento degli illeciti tributari, atteso che la responsabilità dei contribuenti era già stata accertata in via definitiva con il passaggio in giudicato della pronuncia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni di cui all’art. 96 cod. proc. civ., applicate in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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