Revocatoria ordinaria del curatore: oneri probatori e subentro nell’azione del creditore (Cass. civ. Sez. I n. 26006 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il creditore ha proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e, in pendenza del giudizio, sopravvenga il fallimento del debitore, il curatore che prosegue la causa ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare non esercita un’azione nuova, ma un’azione già esistente nella massa, che si identifica con quella esperita dal creditore prima del fallimento. Ne consegue che il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova e, sul piano probatorio, deve dimostrare solo il pregiudizio derivante dall’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, a prescindere dall’insinuazione al passivo del credito inizialmente dedotto dall’attore originario. La domanda d’inopponibilità si estende automaticamente a beneficio dell’intera massa dei creditori, ma non mutano i fatti da allegare e provare per il suo accoglimento.
Il Fatto
Una società creditrice propose azione revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto con cui la propria debitrice aveva ceduto un ramo d’azienda a una terza società. In pendenza del giudizio di primo grado la debitrice venne dichiarata fallita e intervenne il curatore, facendo propria la domanda dell’attrice.
Il creditore originario comunicò poi di avere rinunciato all’insinuazione al passivo e agli atti del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda del creditore e, in accoglimento della domanda del curatore, dichiarò l’inefficacia della cessione nei confronti della procedura concorsuale. La società cessionaria impugnò la decisione davanti alla Corte d’appello, che respinse il gravame. Contro la sentenza territoriale la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due profili.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censurava la sentenza d’appello per aver accolto la revocatoria della curatela senza la verifica dei presupposti dell’eventus damni, ossia la consistenza del credito dei creditori ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all’atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio. Un secondo profilo denunciava la nullità della sentenza per aver valorizzato un contegno non contestativo della cessionaria rispetto a circostanze non dedotte dalla curatela attrice.
La Corte richiama il proprio orientamento, in particolare Cass. n. 6795/2023 e, a monte, Cass. Sez. Un. n. 29420/2008, nonché Cass. n. 12513/2009, n. 5586/2015 e n. 17544/2018. Il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova, perché l’azione revocatoria coltivata ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare non nasce col fallimento: la prescrizione quinquennale decorre dalla data dell’atto impugnato e l’eventuale interruzione giova all’intera massa.
Sul piano probatorio il curatore deve dimostrare soltanto il pregiudizio derivante dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, a prescindere dall’insinuazione al passivo del credito dedotto dall’attore originario. Diventano quindi irrilevanti le considerazioni della corte territoriale sull’insinuazione e, a maggior ragione, quelle svolte ad abundantiam su ulteriori crediti.
Quanto all’eventus damni, la Corte rileva che non risulta utilmente censurato l’accertamento sul grave pregiudizio per le ragioni creditorie della massa, considerato l’elevato valore dell’azienda ceduta rispetto al prezzo corrisposto. Ai fini dell’azione è sufficiente il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio che esponga a rischio il soddisfacimento dei creditori, come affermato in Cass. n. 28286/2023, n. 9565/2018, n. 2336/2018 e n. 8931/2013.
La memoria della ricorrente prospetta un’asserita incoerenza del sistema, che differenzia gli oneri probatori del curatore a seconda che agisca ex novo o subentri nel processo. La Corte replica che incoerente sarebbe la tesi alternativa: se l’azione proseguita è la medesima, non possono mutare i fatti da allegare e provare. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese in favore dello Stato per il patrocinio a carico dell’erario, ulteriore somma ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., sanzione ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e contributo unificato.
Nota della Redazione
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