Prescrizione della ripetizione ex art. 2033 c.c. decorre dal giudicato di risoluzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 21880 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito oggettivo, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla restituzione, deve distinguersi a seconda che gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione del contratto. Nel caso di nullità accertata giudizialmente, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del pagamento, non già dal passaggio in giudicato della decisione, vertendosi in ipotesi di carenza originaria del titolo giustificativo. Nel caso di risoluzione giudiziale del contratto, invece, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, avendo natura costitutiva, accerta la carenza soltanto sopravvenuta della causa solvendi. La sentenza di risoluzione, non avendo contenuto condannatorio, non è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. e solo con il suo passaggio in giudicato diviene attuale l’interesse del solvens alla ripetizione.
Il Fatto
In data 9 gennaio 1987 il dante causa degli odierni ricorrenti stipulava un preliminare di acquisto delle quote di una società a responsabilità limitata, versando contestualmente e in data successiva due acconti in conto prezzo. A causa di vizi del patrimonio sociale, il promissario acquirente agiva per l’esecuzione in forma specifica del contratto definitivo; il Tribunale, ritenuti i vizi di scarsa importanza, dichiarava la risoluzione per inadempimento. Tale pronuncia, all’esito di una complessa vicenda processuale, passava in giudicato soltanto nel 2014.
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2015, il promissario acquirente conveniva in giudizio i propri danti causa e gli eredi di una di essi, chiedendone la condanna alla restituzione degli acconti versati ai sensi dell’art. 1458 cod. civ. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma parziale, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione, facendo decorrere il termine dalla pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione, ancorché non passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
La S.C. censura la sentenza impugnata per avere fatto decorrere la prescrizione dell’azione restitutoria dalla pubblicazione della sentenza di risoluzione anziché dal suo passaggio in giudicato. Il motivo è ritenuto fondato. La Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso della risoluzione giudiziale per inadempimento, l’azione ex art. 1453 cod. civ. è volta ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva, che scioglie il vincolo contrattuale solo all’esito del passaggio in giudicato; essa differisce dall’azione di cui all’art. 1456 cod. civ., che tende invece ad una pronuncia di mero accertamento di una risoluzione di diritto già maturata.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui l’art. 282 cod. proc. civ., che dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, non si applica alle pronunce dichiarative o costitutive, ma soltanto a quelle di condanna. Ne consegue che gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione giudiziale non possono essere fatti valere prima del giudicato: solo in quel momento viene meno la causa giustificatrice della prestazione eseguita e si determina l’indebito oggettivo.
La giurisprudenza di legittimità distingue, sul piano del dies a quo della prescrizione, l’ipotesi della nullità del contratto da quella della risoluzione. Nella prima, vertendosi in una carenza originaria della causa solvendi, il termine decennale decorre dal pagamento, non ostandovi l’assenza di un giudicato sulla nullità. Nella seconda, in cui il difetto della causa solvendi sopravviene al pagamento, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, poiché solo da quel momento l’accertamento dell’indebito diviene definitivo e certo il diritto alla ripetizione.
La pronuncia impugnata, che aveva fatto decorrere il termine dalla sentenza del Tribunale dichiarativa della risoluzione ancorché non passata in giudicato, viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova.
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Nota della Redazione
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