La prova della consapevolezza della frode IVA nell’accertamento delle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 8900 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, su di essa incombe l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi specifici. Ove tale onere sia assolto, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non già quando la critica miri a una diversa ricostruzione fattuale.
Il Fatto
Il Consorzio Giunone impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2013, con cui l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva ripreso a tassazione il compenso indebitamente dedotto corrisposto all’amministratore legale e i costi indebitamente detratti ai fini IVA relativamente a fatture emesse dalle cooperative consorziate, ritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, il Consorzio e le cooperative costituivano un’unica impresa fornitrice di manodopera a clienti terzi, con un meccanismo fraudolento volto a creare un fittizio credito IVA mediante la compensazione del debito IVA del Consorzio con il credito derivante dal pagamento di fatture emesse da cooperative prive di autonoma struttura organizzativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, incentrato sulla presunta confusione e contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, osservando che l’unico oggetto del giudizio di legittimità è la sentenza impugnata e che le censure devono tradursi in una critica specifica della decisione, non dell’atto impositivo.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale e nazionale, affermando che il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inseriva in un’evasione dell’imposta. L’Amministrazione deve dimostrare tale consapevolezza anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
La pronuncia ha precisato che la valutazione degli elementi presuntivi da parte del giudice di merito è insindacabile in cassazione, salvo che la presunzione sia fondata su fatti noti privi dei requisiti di legge. Nella specie, il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali: l’esecuzione di fatto delle prestazioni da parte delle cooperative, anzi, era stata correttamente valutata dalla CTR unitamente agli altri indizi (fittizietà delle cooperative, assenza di strutture, omessi versamenti IVA) come elemento del disegno fraudolento, non come prova dell’autonomia organizzativa.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando valuta incongruamente le acquisizioni istruttorie, sindacabile solo tramite il vizio di motivazione. Le doglianze relative alla mancata considerazione di punti decisivi sono state ritenute dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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