La manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rende temporaneamente ineseguibile l’espulsione (Cass. civ. Sez. 1 n. 8899 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la qualità di richiedente protezione internazionale si acquisisce nel momento in cui il cittadino di un paese terzo manifesta la volontà di chiedere la protezione, senza che rilevi alcuna formalità amministrativa, essendo la registrazione della domanda un adempimento successivo. Da tale manifestazione di volontà, resa anche a un soggetto diverso dall’autorità competente alla ricezione, discende l’immediata acquisizione di uno statuto protettivo che comporta la temporanea ineseguibilità del decreto di espulsione. Il giudice dell’opposizione, investito della cognizione sul decreto espulsivo, non può annullarlo per la sopravvenuta domanda di protezione, ma deve rilevare l’inefficacia temporanea del provvedimento e non può concludere il giudizio con una pronuncia di rigetto, dovendo invece attendere l’esito della procedura di protezione, anche mediante gli strumenti endoprocessuali quali la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., quando sussista un positivo apprezzamento del fumus.
Il Fatto
Un cittadino colombiano, destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace. Nel corso del giudizio, il ricorrente documentava di aver richiesto, tramite il proprio legale, un appuntamento presso un’associazione indicata dalla Questura per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, e che tale appuntamento era stato fissato.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo che non potesse considerarsi oggettivamente pendente una domanda di protezione internazionale tale da determinare la sospensione della procedura espulsiva, non avendo il ricorrente formalizzato alcuna richiesta. Avverso tale sentenza, lo straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 7 e 33 d.lgs. n. 25/2008.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, muovendo dalla definizione di richiedente protezione internazionale offerta dal diritto dell’Unione europea. In base all’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva 2013/33/UE, è tale il cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; il considerando n. 27 della direttiva 2013/32/UE chiarisce che sono richiedenti anche coloro che hanno espresso l’intenzione di chiedere protezione, senza che sia richiesta alcuna formalità amministrativa. Tale impostazione è recepita dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, che ricomprende nella nozione di richiedente anche chi ha manifestato la volontà di chiedere la protezione.
La Corte ha precisato che la manifestazione di volontà è un comportamento materiale a forma libera, che determina l’immediata acquisizione di uno statuto protettivo, le cui principali manifestazioni sono l’accesso alle misure di accoglienza e la temporanea inespellibilità ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 25/2008. Tale norma autorizza il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 2013/32/UE.
La giurisprudenza di legittimità, integrando i precedenti orientamenti (Cass. n. 5437/2020 e n. 26633/2023), ha stabilito che, quando la domanda di protezione intervenga dopo l’emissione del decreto di espulsione, il giudice dell’opposizione deve tenere conto della temporanea inefficacia del provvedimento espulsivo, non potendosi limitare a rilevarne la legittimità secondo la situazione esistente al momento della sua emanazione. Rimettere alla sola fase esecutiva la possibilità di far valere l’inefficacia sopravvenuta determinerebbe un deficit di tutela per il cittadino straniero, assoggettato a un provvedimento solo astrattamente valido.
La Corte ha quindi enunciato i principi che governano la materia: il giudice di pace non può annullare il decreto di espulsione per la sopravvenuta domanda di protezione, ma deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e consentire che la procedura venga ripresa dalla fase in cui è stata interrotta. Per questa finalità, non è necessario concludere il giudizio con un provvedimento di rigetto, essendo sufficiente lasciare la procedura in corso; diversamente operando, si lederebbe il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo, rimettendo la valutazione della condizione di non espellibilità a un giudice diverso da quello chiamato a pronunciarsi. Il giusto contemperamento tra diritti fondamentali dello straniero e interesse dello Stato alla celere conclusione delle procedure di allontanamento può essere assicurato facendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., sempre che vi sia un positivo apprezzamento del fumus della domanda di protezione.
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Nota della Redazione
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