Nessuna inefficacia del sequestro preventivo per superamento termini nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 32873 del 04.09.2026)
In assenza di una specifica previsione normativa, l’inosservanza dei termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali non determina l’inefficacia del sequestro preventivo nel giudizio di rinvio, poiché il rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309 ha carattere statico e i termini decadenziali non possono essere introdotti per via interpretativa.