Sequestro preventivo e motivazione apparente sul fumus del reato (Cass. pen. Sez. III n. 29491 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, al giudice del riesame è demandata una valutazione sommaria sul fumus commissi delicti che deve coinvolgere tutti gli elementi caratteristici del reato provvisoriamente contestato, incluso l’elemento soggettivo, purché il relativo vizio emerga ictu oculi. Nell’ambito dell’unico vizio censurabile in cassazione, la violazione di legge, rientra anche l’ipotesi in cui la motivazione del provvedimento giurisdizionale sia stata adottata in maniera meramente apparente, in contrasto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone provvedimenti muniti di motivazione comprensibile ed esaustiva. La totale omissione di indicazioni sul contenuto del “principio di prova” addotto dai ricorrenti rende insondabili le ragioni del provvedimento e ne impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva disposto, in data 18 settembre 2025, il sequestro preventivo — diretto verso una società e per equivalente verso il suo legale rappresentante — del profitto di reati provvisoriamente contestati, tra cui quelli di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e all’art. 648 cod. pen.
Investito dell’istanza di riesame, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, aveva accolto l’impugnazione ed annullato il sequestro, rilevando che, a fronte del principio di prova offerto dagli istanti circa le verifiche effettuate sulla regolarità dei crediti acquistati e portati in compensazione, non emergevano dagli atti elementi dai quali desumere la consapevolezza dei cessionari circa l’inesistenza dei crediti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, lamentando violazione di legge per la valorizzazione della presunta carenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui, nell’impugnazione del provvedimento cautelare reale, il tema dell’elemento soggettivo dell’indagato può formare oggetto di censura solo se il vizio sia del tutto evidente. Richiamando la Sez. II n. 18331 del 2016, il Collegio ribadisce che al giudice del riesame è demandata una valutazione sommaria del fumus che deve coinvolgere tutti gli elementi del reato, compreso quello soggettivo, purché il vizio emerga ictu oculi.
Nel caso concreto, il provvedimento del Tribunale irpino risulta però privo di una concludenza che renda intellegibili le ragioni della decisione. Il Tribunale aveva affermato l’inesistenza dei crediti tributari portati in compensazione, ma aveva poi escluso la consapevolezza dei cessionari sulla base di un “principio di prova” offerto dai ricorrenti, senza specificarne il contenuto.
Tale motivazione, valutata insieme all’affermata pacifica inesistenza dei crediti compensati, appare del tutto inidonea a chiarire le ragioni dell’annullamento del sequestro. La Corte ricorda che, nell’ambito della violazione di legge, unico vizio astrattamente censurabile in cassazione per i provvedimenti in materia cautelare reale, rientra anche l’ipotesi in cui la motivazione sia meramente apparente, ponendosi in contrasto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. II n. 5807 del 2017).
Nel caso in esame la totale omissione di indicazioni sul contenuto del principio di prova rende insondabili le ragioni del provvedimento. Il Tribunale non ha inoltre considerato le ragioni, logicamente opposte, che avevano indotto il Gip a disporre il sequestro. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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