ABF incompetente se riserva di agire altrove elude soglia di valore (ABF Collegio di Milano n. 4466 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è ammissibile solo se la domanda risarcitoria resti effettivamente contenuta nel limite di valore di € 200.000,00. Non basta dichiarare di voler limitare la pretesa a tale soglia: occorre la rinuncia espressa, sotto il profilo sostanziale, ai maggiori importi eventualmente spettanti. Se il ricorrente riserva in modo inequivoco ulteriori e più elevate richieste in altra sede, il valore potenziale del procedimento supera la soglia e il ricorso va dichiarato inammissibile. Diversamente opinando si realizzerebbe un uso distorto dello strumento, finalizzato a precostituire un titolo da spendere in giudizio e ad aggirare surrettiziamente il limite di competenza.
Il Fatto
La ricorrente lamenta che un consulente dell’intermediario le aveva comunicato per iscritto l’esistenza di un presunto disallineamento del codice fiscale, che attribuiva la sua identità a quella di un soggetto diverso, con riflessi anche sui tracciati della Centrale Rischi. Dopo oltre vent’anni di rapporto, le veniva richiesta nuovamente la documentazione identificativa senza adeguate spiegazioni; seguiva, secondo la ricorrente, l’interruzione delle comunicazioni e una condotta di inerzia dell’intermediario.
L’intermediario ricostruisce i fatti diversamente: il rapporto di mutuo risale al 23.12.2005; nell’aprile 2025, in occasione di una richiesta di sospensione delle rate, i controlli in Centrale Rischi avevano evidenziato una difformità del codice fiscale; la richiesta documentale era funzionale all’allineamento dei dati; la rettifica era poi avvenuta direttamente presso la Banca d’Italia. I danni morali e psicologici lamentati, secondo l’intermediario, non sarebbero provati. La ricorrente chiede la ricostruzione completa della posizione e il risarcimento nei limiti di competenza dell’ABF, riservando però espressamente le richieste risarcitorie già presentate altrove, di importo superiore e ritenute autonome.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale della competenza per valore. Il dato dirimente non è l’entità della somma concretamente indicata nelle conclusioni, ma il perimetro complessivo della pretesa azionata. La ricorrente chiede un riconoscimento “nei limiti previsti dall’ABF (fino a € 200.000)”, ma nello stesso tempo tiene ferme le richieste di importo superiore già avanzate in altra sede e precisa che la violazione “rimane nella sua interezza indipendentemente da qualsiasi rettifica successiva”.
Da qui la conclusione: benché il presupposto dei danni lamentati sia il medesimo, la richiesta complessivamente considerata supera la soglia di competenza dell’Arbitro. L’interesse della ricorrente è in realtà quello di ottenere una liquidazione globale altrove, mentre il procedimento davanti all’ABF finirebbe per costruire un titolo spendibile in giudizio. Il Collegio qualifica espressamente questo esito come uso “distorsivo e opportunistico” del ricorso, con aggiramento surrettizio del limite di valore.
Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza, nella quale si era affermato che, al fine di rispettare la soglia, non appare sufficiente la dichiarazione di contenimento, ma è necessaria anche la manifestazione inequivoca della volontà di rinunziare ai maggiori importi eventualmente spettanti. Una tale rinuncia, si osserva, potrebbe poi essere fatta valere in via di eccezione dall’intermediario convenuto in un eventuale giudizio ordinario promosso per ottenere le somme che in questa sede non potrebbero essere riconosciute.
Su queste basi il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, con preclusione dell’esame di ogni ulteriore questione prospettata. La statuizione resta sul piano processuale: la competenza per valore, e non il merito della vicenda relativa al disallineamento dei dati e ai danni dedotti, è il motivo dell’esito.
Nota della Redazione
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