Abilitazione scientifica nazionale: motivazione rafforzata se prevalgono profili negativi (Cons. Stato n. 957 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia di docenza è legittimo solo se la Commissione esplicita le ragioni per cui, in presenza di plurimi apprezzamenti positivi sui titoli e sulle pubblicazioni, la valutazione complessiva è risultata negativa. Quando la valutazione di tutti gli altri fattori e parametri è positiva e il diniego si fonda sul solo difetto di originalità dei contributi, la motivazione deve essere particolarmente esaustiva. L’affermazione che alcuni lavori non offrono spunti originali, senza indicare quali e perché, è mera tautologia e non assolve l’obbligo motivazionale. Il riferimento alla brevità degli scritti non giustifica il diniego, perché la brevità non osta di per sé all’originalità dell’analisi. La carenza motivazionale rende illegittimo il provvedimento per violazione dei principi di buon andamento e di difesa, e ne impedisce il sindacato giurisdizionale.

Il Fatto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca appella la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un professore contro il giudizio negativo emesso nei suoi confronti nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale). La Commissione aveva ritenuto all’unanimità che il candidato non possedesse la piena maturità scientifica richiesta, per non aver presentato titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.

Il TAR ha annullato il giudizio di non idoneità limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni e ha disposto il riesame ad opera di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., tenendo ferme le valutazioni positive già espresse sui titoli. Il Ministero censura l’iter logico-giuridico della sentenza, sostenendo l’analiticità del giudizio collegiale e la sufficienza dei giudizi individuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo del d.m. 7 giugno 2016, n. 120. L’art. 3 impone alla Commissione un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, volto ad accertare per la prima fascia la piena maturità scientifica, attestata dall’importanza delle tematiche e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità. L’art. 6, comma 1 subordina l’abilitazione al soddisfacimento cumulativo delle condizioni elencate, tra cui pubblicazioni di qualità elevata secondo l’allegato B. L’art. 4, comma 1, lett. c) individua tra i criteri la qualità della produzione scientifica, valutata sull’originalità, sul rigore metodologico e sul carattere innovativo.

Su questa base il Consiglio di Stato condivide il rilievo del primo giudice: la motivazione collegiale e i giudizi individuali non rendono comprensibile su quale presupposto di fatto sia stato formulato il giudizio di valore negativo. La Commissione ha fondato la valutazione sulla modalità di esame dei dati giurisprudenziali nella monografia del 2017, sul carattere di scarsa originalità di alcune altre opere e su un complessivo deficit qualitativo.

Tali profili trascurano in modo immotivato il giudizio positivo riscosso dalla monografia del 2023, che nel giudizio collegiale è descritta come uno studio che si segnala per la scelta del tema e per l’originalità. Il Collegio sottolinea l’importanza di questa pubblicazione, perché il suo carattere recente è indicativo di un percorso di crescita intellettuale del candidato.

Il giudizio di mancanza di originalità resta privo di motivazione adeguata, né vi sopperisce il riferimento alla brevità dei contributi: la brevità, in via generale, non osta alla possibilità che uno scritto presenti analisi originali. L’affermazione che alcuni lavori non offrirebbero spunti originali è dunque tautologica, come tale inidonea ad assolvere l’obbligo motivazionale, secondo il precedente C.d.S., Sez. VII, n. 8372 del 2025.

Il Collegio respinge la lettura del Ministero, secondo cui la sentenza avrebbe operato un inaccettabile bilanciamento tra elementi positivi e negativi: la critica del TAR, rettamente intesa, conferma che occorreva quel surplus di motivazione capace di spiegare perché, in presenza di plurimi elementi positivi, la valutazione complessiva sia stata negativa. La motivazione deve esternare le ragioni del provvedimento e consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico, anche a fini di sindacato giurisdizionale, come affermato dalla giurisprudenza consolidata ivi richiamata. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza e delle misure di riesame, e le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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