Professore a contratto non è lavoro subordinato né riqualificabile il rapporto (Cons. Stato n. 950 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ambito universitario, nel regime di cui all’art. 23 della legge n. 240/2010, le docenze a contratto costituiscono tipici rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo, anche quando gli incarichi comprendano le attività accessorie di esami, assistenza alle tesi e partecipazione a riunioni di Ateneo. L’azione di riqualificazione subordinata del rapporto esige che l’attore alleghi, con l’atto introduttivo, tanto gli indici sintomatici della subordinazione quanto gli elementi tipizzanti dello status del professore universitario di ruolo; in difetto, l’istanza di prova testimoniale è irrilevante. La subordinazione va intesa come vincolo di soggezione personale al potere direttivo, che deve manifestarsi con ordini specifici e reiterati e non con direttive di carattere generale o con il mero coordinamento organizzativo. Il superamento del tetto di durata dei contratti e la normativa sulla conversione a tempo indeterminato operano solo sui rapporti di lavoro subordinato, non su quelli autonomi, con conseguente inapplicabilità dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010.
Il Fatto
La ricorrente aveva svolto, dall’anno accademico 2002/2003 e per circa sedici anni, attività di insegnamento presso un Ateneo in forza di una lunga serie di contratti di insegnamento a tempo determinato. Con istanza del 18 dicembre 2019 aveva chiesto la stabilizzazione della propria posizione, ritenendola assimilabile a quella di professore associato confermato a tempo pieno, con trasformazione del contratto a tempo indeterminato, corresponsione delle spettanze e risarcimento dei pregiudizi.
L’Ateneo aveva riscontrato negativamente l’istanza richiamando l’art. 23, comma 4, della legge n. 240/2010, secondo cui i contratti per attività di insegnamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. La docente aveva impugnato la nota e i presupposti Regolamenti di Ateneo davanti al TAR Lombardia, che aveva respinto il ricorso nel merito. Propone appello la docente; i Ministeri evocati in primo grado si costituiscono per la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che l’azione di riqualificazione di un rapporto autonomo in rapporto subordinato presuppone una rigorosa istruttoria sugli indici della subordinazione. Tuttavia, perché l’istruttoria possa essere avviata, occorre che l’attore alleghi i fatti giuridicamente rilevanti: nel caso di specie, i connotati tipici dell’attività del professore associato e gli elementi sintomatici dello status di lavoro subordinato. Poiché si controverte di diritti soggettivi in materia di giurisdizione esclusiva, l’onere probatorio è governato dal principio dispositivo di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a..
La Corte richiama l’insegnamento di Cass., Sez. Lav., n. 22603 del 2024: la docenza a contratto è tipico rapporto autonomo coordinato, anche continuativo. Il ribaltamento di tale presunzione esige un’allegazione específica, che nella specie è mancata. Il Collegio passa in rassegna gli elementi dello stato giuridico del professore di ruolo — reclutamento per procedura comparativa, mansioni comprensive di intensa attività di ricerca con quantificazione oraria figurativa, regime delle incompatibilità, regole di disciplina, congedi, retribuzione mensile ex art. 6 della legge n. 240/2010 — e ne rileva l’assenza nel rapporto dedotto.
Quanto agli indici di subordinazione, la Corte ribadisce che il criterio discretivo è dato dal potere direttivo, che per le prestazioni intellettuali deve estrinsecarsi con ampiezza tale da disporre della prestazione nell’organizzazione del datore. Non sono dirimenti la predeterminazione degli orari, la partecipazione alle commissioni, il ricevimento studenti, la tenuta del registro delle lezioni e il coordinamento didattico: si tratta di elementi compatibili con la collaborazione autonoma coordinata e continuativa, come già affermato da Cons. St., Sez. VI, n. 9873/2022. Mancano ordini specifici (Cass. n. 37592 del 2021), potere disciplinare, congedi e incompatibilità proprie del dipendente pubblico. Le ore di didattica svolte non integrano la fattispecie, difettando la qualificata attività di ricerca.
Quanto alle censure sul tetto di durata, la Corte conferma che la normativa sulla conversione opera solo sui rapporti subordinati (art. 19 del d.lgs. n. 81/2015) e che l’art. 29 dello stesso decreto è riferito ai soli rapporti temporanei subordinati. L’indennità risarcitoria invocata sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 5072 del 2016 riguarda l’abusivo utilizzo di contratti temporanei subordinati. La nota dell’Ateneo del 16 marzo 2020, poi, è mera comunicazione in un rapporto paritetico, con conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse. Infine, la legittimazione passiva spetta al solo ente committente. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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