Abilitazione scientifica nazionale: la commissione deve valutare tutti i criteri (Cons. Stato n. 232 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale è illegittimo per difetto di motivazione quando la commissione fonda la valutazione negativa su uno solo dei criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016, in particolare sul sub-criterio dell’originalità, omettendo di esaminare tutti gli altri parametri. La natura cumulativa dei criteri non esonera la commissione dall’obbligo di dar conto, nel provvedimento, dell’avvenuta valutazione complessiva delle pubblicazioni. Il giudizio collegiale deve inoltre confrontarsi con le valutazioni positive espresse in sede individuale, richiedendosi una motivazione rafforzata per disattenderle. I rilievi del giudice di primo grado che abbiano accertato tali vizi e disposto l’annullamento parziale con riesame delle pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione sono esenti da censure.
Il Fatto
Il candidato aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva approvato l’elenco dei candidati non idonei nella procedura per l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2, Diritto del Lavoro, anni 2021-2023. Il giudizio negativo era stato espresso a maggioranza di quattro commissari su cinque.
Il ricorrente lamentava che la commissione, pur avendo valutato positivamente sei titoli su otto e una copiosa produzione scientifica, avesse fondato il giudizio di non idoneità sul solo sub-criterio dell’originalità, con peso assorbente sugli altri parametri. Contestava inoltre la carenza motivazionale del giudizio collegiale, il difetto di istruttoria e un errore di fatto nella valutazione della collocazione editoriale di una monografia. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava in parte qua i provvedimenti, disponendo il riesame delle pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, data la loro oggettiva connessione. L’appellante sosteneva che i criteri dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 avessero natura cumulativa e non alternativa, cosicché il difetto di uno solo di essi avrebbe determinato comunque l’inidoneità, rendendo irrilevante la prova di resistenza. Sosteneva inoltre che il giudizio della commissione, espressione di massima discrezionalità tecnica, fosse sindacabile solo per vizi ictu oculi rilevabili.
Il Consiglio di Stato ritiene che l’esame degli atti confermi quanto argomentato dal primo giudice. La commissione appare aver fondato il giudizio negativo su uno solo dei numerosi parametri. Pur apprezzando la tesi dell’appellante sulla cumulatività dei criteri, il Collegio rileva che non è evidente, né la motivazione del provvedimento lo dimostra, che il giudizio negativo sia scaturito da un’attenta valutazione delle pubblicazioni alla luce di tutti i criteri previsti.
I commissari, pur riconoscendo la qualità degli scritti e la loro collocazione editoriale, hanno di fatto basato la valutazione su una sola pubblicazione, la monografia del 2018, censurandone l’impostazione di fondo come più uno “stato dell’arte” che una ricerca volta ad aprire prospettive nuove. L’assenza di evidenze circa la valutazione complessiva di tutti i criteri, unita alla mancanza di riferimenti alle valutazioni positive espresse da uno dei commissari, pone in luce profili di illegittimità non superabili.
Il Collegio sottolinea come la discrezionalità tecnica non esima la commissione dall’obbligo di esternare il percorso valutativo seguito. La motivazione rafforzata si impone quando il giudizio collegiale disattenda gli esiti positivi emergenti dai giudizi individuali. I rilievi del primo giudice, che aveva disposto l’annullamento parziale con riesame delle sole pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione, appaiono fondati ed esenti da censure. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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