Silenzio inadempimento e compensi organi enti pubblici: insussistente l’obbligo di nuovo decreto (Cons. Stato n. 229 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere, e non di una generica facoltà o di una mera potestà amministrativa. Quando i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di un ente pubblico siano già stati determinati con decreto interministeriale, la loro eventuale revisione costituisce esercizio di una valutazione discrezionale ancorata a presupposti precisi, non oggetto di un dovere di provvedere. Ammettere l’azione avverso il silenzio a fronte di una determinazione già esistente consentirebbe di formare per tale via un nuovo provvedimento impugnabile, con elusione dei termini di decadenza. Il giudice amministrativo dichiara pertanto inammissibile la domanda quando la pretesa si risolva nella contestazione di un atto non impugnato nel termine.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato con decreto ministeriale del 20 dicembre 2013 presidente del collegio dei revisori di un ente pubblico di ricerca, e poi confermato con decreto dell’8 febbraio 2018, chiedeva alle amministrazioni competenti l’adozione del decreto interministeriale di determinazione delle indennità di carica. I decreti di nomina rinviavano infatti a un successivo provvedimento, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la fissazione delle misure delle indennità.

Nelle more, l’ente aveva corrisposto un emolumento annuo, qualificato con nota del 2 febbraio 2022 come acconto in attesa del conguaglio. Cessato il mandato il 15 maggio 2022, il ricorrente diffidava le amministrazioni il 21 giugno 2024. Il TAR Lazio, con sentenza n. 01752/2025, respingeva il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio; da qui l’appello, affidato alla violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24, 41 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dai Ministeri. Il Collegio richiama la nozione consolidata di silenzio inadempimento: occorre un obbligo di legge di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione decorso il termine di conclusione del procedimento (Cons. Stato, III, n. 4204 del 2020; Cons. Stato, IV, n. 5417 del 2019).

Nel caso concreto, il rinvio contenuto nei decreti di nomina a futuri provvedimenti interministeriali non ha determinato alcun inadempimento. Con decreto del 31 ottobre 2002 gli importi spettanti agli organi dell’ente, compreso quello dovuto al presidente del collegio dei revisori, erano già stati quantificati, in aderenza ai criteri della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001. Tale direttiva prevedeva che la richiesta di revisione dei compensi nel corso del mandato potesse essere presa in considerazione solo se correlata a sostanziali modifiche degli ordinamenti degli enti, configurando una valutazione discrezionale.

I compensi non erano dunque mancanti, ma al più da aggiornare, sussistendone i presupposti. La Corte esclude che le amministrazioni avessero l’obbligo di provvedere nuovamente sulla materia. La direttiva del 2001 ha costituito la disciplina vigente per tutto l’arco dell’incarico e ha cessato di avere effetto solo con il d.P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022, entrato in vigore il 7 ottobre 2022. L’art. 13, comma 1, del regolamento dispone che i compensi fissati anteriormente continuano ad applicarsi fino alla scadenza dei mandati e comunque fino a nuova determinazione.

Ne deriva la cristallizzazione delle indennità come definite nel 2002: il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ritualmente quel provvedimento. Il Collegio aggiunge che accogliere l’azione avverso il silenzio consentirebbe di eludere i termini di decadenza dall’impugnazione, con conseguente inammissibilità della domanda. L’obbligo di provvedere deve essere specifico e funzionale a un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. Stato, IV, n. 1904 del 2018): nella specie era insussistente. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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