Impianti di telefonia, illegittimo il limite comunale di potenza in singola antenna (Cons. Stato n. 2291 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I regolamenti comunali in materia di impianti di telefonia mobile non possono introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio né incidere, anche in via indiretta, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato. La prescrizione che impone un limite massimo di potenza per singola antenna contrasta con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e va disapplicata. La richiesta di documentare la disponibilità dell’immobile non aggrava il procedimento: l’installazione resta un’opera edilizia soggetta alla prova della legittimazione ad eseguirla. Il limite altimetrico del piano urbanistico è legittimo se non si traduce in una compressione irragionevole della copertura. Il preavviso di rigetto non è dovuto nell’ambito della S.C.I.A. ex art. 45 del d.lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
La società di telefonia presenta al SUAP comunale una S.C.I.A. per l’adeguamento di un impianto preesistente, con rimozione della finta canna fumaria e ricollocazione delle antenne per il servizio 5G. Il Comune indice Conferenza di Servizi; l’ARPA esprime parere favorevole al rispetto dei limiti radioprotezionistici e la Commissione Locale per il Paesaggio suggerisce di arretrare gli apparati.
La determinazione conclusiva positiva del 7 marzo 2024 viene rettificata in autotutela l’8 marzo successivo, imponendo un limite di potenza di 20 watt per singola antenna, un’altezza massima del supporto di 7 metri e la prova della titolarità mediante delibera condominiale. La società impugna davanti al TAR Liguria, che accoglie in parte il ricorso: annulla la prescrizione sulla localizzazione per difetto di istruttoria e di motivazione, respinge le altre censure. Propongono appello principale la società e appello incidentale il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la prescrizione sul limite di potenza. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nella versione ratione temporis vigente, esclude espressamente che i regolamenti comunali possano incidere, anche in via indiretta, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato. La norma regolamentare che fissa un tetto di potenza per antenna si pone quindi in contrasto con la previsione legislativa e va disapplicata.
La Corte precisa che le considerazioni contenute nella sentenza n. 2665/2023 non sono conferenti, perché riferite alla versione previgente della disposizione. Le eccezioni di costituzionalità prospettate dal Comune sono dichiarate manifestamente infondate: la disciplina statale attiene alla tutela della salute, materia di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., e si limita a fissare un livello uniforme di protezione.
Quanto alla richiesta di delibera condominiale, il motivo è infondato. L’installazione di un impianto di telefonia costituisce pur sempre un’opera edile e presuppone la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’immobile, soprattutto quando il proponente non è proprietario. L’elenco documentale di settore attiene ai profili urbanistico-edilizi e radioprotezionistici e non è tassativo al punto da precludere la richiesta della prova di legittimazione.
Il limite altimetrico di 7 metri è espressione dei poteri riconosciuti agli enti locali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e persegue il corretto inserimento urbanistico. La società non ha offerto elementi tecnici idonei a dimostrare che il parametro renda impossibile o gravemente inefficiente il servizio: la censura è generica. Il richiamo alle prescrizioni pianificatorie rende intelligibile la motivazione del provvedimento.
Infine, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è dovuto: il modulo della S.C.I.A. non instaura un procedimento su istanza di parte, ma attribuisce all’amministrazione un potere di verifica e controllo successivo. L’appello incidentale del Comune è rigettato. La prescrizione paesaggistica recepisce il parere della Commissione senza confrontarsi con le osservazioni tecniche sulla staticità dell’edificio: il deficit istruttorio e motivazionale non può essere colmato ex post in giudizio. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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