Abusi edilizi minori, ordine di demolizione e natura vincolata del potere repressivo (TAR Liguria n. 83 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi il potere repressivo ha natura vincolata e non è condizionato dalla risalente epoca di realizzazione delle opere, né dal loro esiguo valore economico: ciò che rileva è la trasformazione abusiva del territorio. I termini di conclusione del procedimento sanzionatorio edilizio hanno natura ordinatoria e non perentoria, sicché il loro decorso non determina consumazione del potere di provvedere né illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. Le dichiarazioni sostitutive di notorietà possono costituire elemento di prova della preesistenza dell’opera solo se corroborate da ulteriori elementi indiziari, quali planimetrie o aerofotogrammetrie. La qualificazione di un manufatto come nuova costruzione prescinde dalla mera smontabilità della struttura e dalla rimozione della copertura successiva all’ordine demolitorio.
Il Fatto
Nel 2016 un sopralluogo della polizia municipale rilevava, su un compendio in zona soggetta a vincolo paesaggistico, la presenza di manufatti realizzati senza titolo: due tensostrutture per ricovero mezzi agricoli, una legnaia, un ricovero per gruppo elettrogeno, un manufatto in legno in aderenza al fabbricato esistente e un piano di calpestio in cemento all’interno di un ex fienile.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, pervenivano osservazioni contrapposte dei comproprietari. Il Comune adottava quindi l’ordinanza n. 38 del 16.07.2018, ingiungendo al ricorrente e agli altri comproprietari la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugnava l’atto innanzi al TAR, che respingeva l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora essendo stata nel frattempo presentata una SCIA in sanatoria, poi respinta con provvedimento non gravato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deduceva la tardività dell’ordinanza rispetto al termine di novanta giorni. Nessuna disposizione qualifica quel termine come perentorio: per consolidata giurisprudenza i termini di conclusione del procedimento sanzionatorio edilizio hanno natura ordinatoria, non essendo ricollegata alla loro scadenza alcuna conseguenza giuridica. Il loro decorso, quindi, non consuma il potere di provvedere né rende illegittimo l’atto tardivo.
Quanto ai presupposti di fatto, il TAR ribadisce che l’esecuzione risalente delle opere — peraltro smentita dal rapporto della polizia municipale del 2016 — non incide sul potere repressivo, di natura vincolata. Parimenti irrilevante è l’esiguo valore economico: conta la trasformazione abusiva del territorio, dimostrata dalla relazione ispettiva e dal provvedimento.
Sulla qualificazione delle singole opere, le tensostrutture costituiscono nuova costruzione per dimensioni, impatto paesaggistico e destinazione durevole, non dimostrata temporanea dalla mera smontabilità. La legnaia presenta volume edilizio giuridicamente rilevante. Per il manufatto in aderenza al fabbricato, la dichiarazione sostitutiva della comproprietaria non basta: in materia edilizia tali dichiarazioni provano solo se corroborate da riscontri indiziari, nella specie assenti, e la morfologia dell’opera è dichiarata più volte modificata senza indicazione di consistenza e date.
Il piano di calpestio non è manutenzione ordinaria: le fotografie mostrano un’opera in cemento e pietre che elimina l’acclività del terreno mediante riempimento e muro di contenimento visibile all’esterno. Esclusa la natura di opera edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, la qualificazione congrua è quella di intervento soggetto a CILA in zona vincolata. Infine, la contestazione del vincolo paesaggistico è indimostrata: le mere visure catastali non escludono la sussistenza del vincolo.
Il ricorso è dunque infondato. Respinta l’istanza di sanatoria, l’ordinanza demolitoria ha riacquisito la propria efficacia. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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