Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 1606 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto a un bene della vita ha un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento e la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione, oltre al decorso del termine dilatorio. L’inerzia serbata anche dopo tale termine legittima l’ordine di esecuzione e, in via preventiva, la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con incarichi di supplenza, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a 500,00 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero all’assegnazione del buono elettronico e agli interessi.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Notificata in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inerte nonostante i solleciti e la documentazione trasmessa. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria, la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tali requisiti risultano pacificamente integrati.

Sul piano sostanziale, il Collegio ribadisce che la pronuncia del giudice civile ha un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nell’adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.

Accertata l’assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente, il Tribunale ordina di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora, in via preventiva, quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente.

Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora. In conformità all’orientamento del Tribunale, la misura è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. A sostegno richiama i precedenti di T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794.

Sul piano delle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza, liquidando l’importo in dispositivo con distrazione a favore del difensore antistatario. Il ricorso è dunque accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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