Ottemperanza al decreto di equa riparazione e onnicomprensività del compenso del commissario (TAR Puglia n. 348 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata; ove notificato all’amministrazione e non impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. Decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 senza pagamento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decreto, fissando un termine per l’adempimento e nominando, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 636/2019, aveva accolto il ricorso proposto ex legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, oltre spese di lite. Il decreto veniva regolarmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento, non opposto e divenuto definitivo.
La questione giungeva davanti al giudice amministrativo nella sua veste di giudice dell’ottemperanza, chiamato a verificare la ritualità del ricorso e la sussistenza dei presupposti per ordinare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato proposto ricorso per Cassazione nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ..
Il Tribunale verifica poi l’osservanza dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, come richiede il comma 7 della stessa disposizione.
Nel merito, la Corte sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Sul punto il Tribunale esclude espressamente la debenza di un compenso specifico, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, secondo soccombenza, includendo le spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per il giudizio di ottemperanza, come da precedenti richiamati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022), segnatamente quelle per le copie conformi e per la certificazione di passaggio in giudicato, il tutto con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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