Inottemperanza all’ordine di ripristino catastale e sanzione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 (TAR Sicilia n. 3079 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 comprende la conformazione giuridica dei beni, sicché non è necessario che il provvedimento repressivo dell’abuso riguardi una demolizione materiale. Ne consegue che il successivo comma 4-bis, nel contemplare l’inottemperanza e la conseguente sanzione pecuniaria, include anche la mancata esecuzione di obblighi di natura catastale. La parziale esecuzione dell’ordine equivale a inottemperanza. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha natura endoprocedimentale e non ricettizia: l’atto impugnabile è la successiva determina che accerta l’inottemperanza e irroga la sanzione. In materia di sanzioni edilizie non trova applicazione la disciplina della legge n. 689/1981, salvo che emergano circostanze concrete di difetto di colpa.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di quote di una residenza turistico-alberghiera realizzata con concessione edilizia e successive varianti, impugnava la determina con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino e comminato la relativa sanzione pecuniaria, insieme al verbale di inottemperanza.
L’ordinanza presupposta imponeva il ripristino catastale della destinazione in categoria D/2 e l’unificazione delle unità immobiliari e dei posti auto. L’assemblea del complesso deliberava di dare esecuzione all’ordine mediante operazioni catastali, comunicate al Comune con la certificazione della variazione intervenuta. Ciò nonostante, la Polizia Municipale redigeva il verbale di inottemperanza e l’Amministrazione adottava la determina impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente il proprio precedente orientamento, ritenendolo in larga parte adattabile alla fattispecie. Le censure di illegittimità derivata sono già state scrutinate nella decisione che ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza presupposta, non sospesa in appello: il Tribunale deve dunque fare riferimento a quelle argomentazioni.
Quanto all’atto impugnabile, la Sezione precisa che non è ricettizio il verbale di accertamento, ma il successivo atto di accertamento che formalmente accerta l’inottemperanza e irroga la sanzione. L’impugnazione del verbale è pertanto inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Nel merito, il Collegio osserva che il ripristino dello stato dei luoghi include la conformazione giuridica dei beni: non occorre una demolizione materiale perché operi la disciplina sanzionatoria. Il rilievo dei verbalizzanti sulla mancata presentazione di pratiche edilizie presso l’Ufficio Tecnico è atecnico ma non decisivo, dovendosi intendere nel senso della mancata documentazione dell’adempimento.
La circostanza che l’adempimento sia intervenuto non assume rilievo assorbente. Ciò che rileva è che l’iniziativa presso gli uffici del catasto è stata intrapresa ben oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza: l’ordine è stato adottato il 24 febbraio 2023 e solo il 10 ottobre 2024 il complesso ha stabilito di avviare l’esecuzione.
In materia di sanzioni edilizie non trova applicazione la legge n. 689/1981 e non emergono circostanze di difetto di colpa, avendo la parte ritardato lungamente le iniziative catastali. L’Amministrazione ha peraltro applicato la sanzione in misura di poco superiore al minimo edittale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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