Acquisizione al patrimonio comunale e natura vincolata dell’atto ricognitivo (Cons. Stato n. 3641 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dichiara l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, del sedime e dell’area circostante, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, ha natura vincolata e ricognitiva di un effetto acquisitivo verificatosi direttamente per legge in ragione dell’inutile decorso del termine per eseguire l’ordine di demolizione. Esso non è espressione di discrezionalità amministrativa, sicché difettano i presupposti di una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 non è idonea a inficiare il provvedimento ove non sia allegato un diverso contenuto decisorio che la partecipazione avrebbe potuto determinare. L’obbligo motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990 è soddisfatto dal richiamo all’accertamento dell’inottemperanza operato dalla polizia locale mediante verbali di sopralluogo. Una nuova istanza di sanatoria presentata dopo l’avverarsi dell’effetto acquisitivo e in mera reiterazione di quella già definita con diniego non incide sulla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
La società appellante presentava al Comune un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per un fabbricato a destinazione abitativa su quattro livelli, realizzato senza titolo edilizio su area di sua proprietà. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’amministrazione rigettava l’istanza e ingiungeva la demolizione con ordinanza del 3 maggio 2018, n. 8.
Accertata l’inottemperanza all’ordine mediante sopralluogo della polizia municipale, il Comune dichiarava con ordinanza del 15 febbraio 2019, n. 3, l’acquisizione dell’opera abusiva, del sedime e dell’area circostante, ordinando lo sgombero. Il TAR Campania respingeva il ricorso, dichinandolo inammissibile e comunque infondato nel merito. La società proponeva appello, riproponendo le censure sulla partecipazione procedimentale e sulla motivazione, valorizzando la pendenza di una seconda istanza di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva anzitutto un profilo processuale: i motivi d’appello sono carenti di specifiche censure ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm. rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado che li avevano respinti. La doglianza sulla partecipazione si limita a supporre in modo apodittico che la conoscenza del procedimento avrebbe meglio orientato l’azione amministrativa, senza alcuna allegazione su un possibile diverso esito decisorio.
Nel merito, il Collegio esclude la natura discrezionale dell’atto. L’acquisizione al patrimonio comunale ha carattere ricognitivo di un effetto già verificatosi per legge, in ragione del decorso inutile del termine ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia. Il richiamo è a Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16. Mancano quindi i presupposti di quella ponderazione di contrapposti interessi propria dei provvedimenti a carattere discrezionale.
Quanto alla motivazione, il nucleo argomentativo è sufficiente: l’inottemperanza è stata accertata dalla polizia locale mediante verbali di sopralluogo richiamati nel provvedimento. Per un atto meramente ricognitivo, il rispetto dell’obbligo ex art. 3 della legge n. 241/1990 è soddisfatto da tale richiamo.
Sulla sanatoria, la Corte conferma la lettura del TAR: la seconda istanza, risalente al 2019, è mera reiterazione di quella del 2015, già definita con diniego contenuto nell’ordinanza di demolizione, ed è stata presentata quando l’effetto acquisitivo ex lege si era già avverato. Su tale circostanza non risultano contestazioni in appello. L’appello è dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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