Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS per eventi danzanti non autorizzati (TAR Lombardia n. 273 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e prescinde dall’accertamento della colpa del titolare. Essa è legittima quando l’esercizio autorizzato venga sfruttato per organizzare eventi danzanti non autorizzati, in violazione degli artt. 68 e 80 TULPS, con pericolo per l’incolumità dei partecipanti. In presenza di un pericolo per l’ordine o la sicurezza dei cittadini, il Questore non dispone di una pluralità di misure alternative, ma della sola sospensione o revoca della licenza, graduabile nella durata. L’applicazione di norme sanzionatorie, amministrative o penali, non preclude il provvedimento preventivo.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva il centro sportivo comunale con annesso bar e pizzeria in forza di una concessione del 2015. L’1.6.2022 organizzava presso la struttura un evento musicale con dj, per il quale presentava al SUAP, previa intesa con il Comune, una SCIA che indicava trattenimenti “senza ballo” e con un massimo di 200 partecipanti.

Alla serata partecipava un numero di persone di gran lunga superiore, in prevalenza minorenni, e i partecipanti ballavano. Il Questore, sulla base di un’annotazione di servizio, disponeva la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione alla somministrazione, ravvisando una manifestazione danzante non autorizzata con grave pericolo per l’incolumità. La società impugnava il decreto davanti al TAR, che rigettava la domanda cautelare e, nel merito, respingeva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 TULPS. La censura è infondata: il fatto che la società si fosse avvalsa dell’attività autorizzata di bar e pizzeria per organizzare eventi danzanti privi di autorizzazione, ponendo in pericolo i partecipanti, giustificava la sospensione in chiave preventiva. L’evento non era isolato, essendo preceduto da altri due e inserito in un calendario estivo.

Quanto alla dedotta natura di extrema ratio della sospensione, il TAR chiarisce che, di fronte a un pericolo per l’ordine pubblico, non è prevista una pluralità di misure alternative, ma la sola sospensione o revoca, graduabile nella durata. Le misure dell’art. 666 cod. pen. hanno finalità sanzionatoria, non preventiva.

Il secondo motivo concerne l’applicabilità degli artt. 68 e 80 TULPS. La tesi secondo cui sarebbe sufficiente la SCIA è respinta: la SCIA presentata era conforme all’art. 68, comma 1, TULPS, ma l’evento si svolse in modo difforme, per numero di partecipanti e per la presenza del ballo. La circolare ministeriale invocata non giova, poiché richiama l’applicazione del TULPS quando il trattenimento non è occasionale né complementare: nel caso, il pubblico era enormemente più ampio e il programma prevedeva numerosi eventi successivi. Nemmeno l’art. 38 bis d.l. 76/2020 si applica, per la durata oltre le ore 23 e per l’assenza della relazione tecnica prescritta.

Il previo concerto con il Comune, decisivo per l’assoluzione penale del legale rappresentante per difetto dell’elemento soggettivo, è irrilevante sul piano della legittimità del provvedimento: il pericolo per la sicurezza giustifica comunque la sospensione. Infine, il TAR ritiene infondati i motivi sulla mancata comunicazione di avvio, giustificata da esigenze di celerità per l’imminenza di nuovi eventi, e sul difetto di istruttoria, emergendo dal provvedimento un pericolo concreto e attuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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