Abusi edilizi unitari e demolizione: irrilevante la sanatoria in corso (TAR Sicilia n. 3385 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di opere abusive tra loro connesse, la valutazione dell’abuso edilizio è complessiva e non atomistica: le singole opere, anche se astrattamente sanabili o di edilizia libera, seguono il regime sanzionatorio dell’intervento unitariamente considerato. All’accertamento di abusi realizzati in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione sismica e di autorizzazione paesaggistica consegue l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino, senza che rilevino la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la distanza temporale dall’esecuzione delle opere o l’affidamento del privato. La domanda di accertamento di conformità non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione, ma ne sospende l’efficacia, che riacquista vigore in caso di rigetto dell’istanza. La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, è ammessa solo per la parziale difformità e va valutata nella fase esecutiva, su segnalazione dell’interessato, cui incombe l’onere della prova del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona soggetta a vincolo paesaggistico con livello di tutela 1, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino di tre manufatti (Corpi A, B e C). Per il Corpo A era stata rilasciata una concessione in sanatoria; il Corpo B era stato assentito con concessione edilizia del 1980, ma risultava ampliato e dotato di un piano seminterrato non autorizzato; il Corpo C, secondo il ricorrente, risaliva a epoca anteriore al 1967.

Con motivi aggiunti impugnava anche il provvedimento della Soprintendenza che aveva ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorrente lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza di cubatura urbanisticamente rilevante, la violazione dell’affidamento, la necessità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione e l’omessa indicazione dell’area di sedime da acquisire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: oggetto del giudizio è la legittimità dell’ordine di demolizione, a prescindere dai futuri sviluppi della vicenda amministrativa. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2681 del 2017, il TAR ribadisce che la domanda di accertamento di conformità determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine, che riacquista vigore in caso di rigetto.

Il nucleo argomentativo è la lettura unitaria dell’abuso. Sulla scorta di Cons. Stato, Sez. VI, n. 515 del 2021 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8778 del 2022, il Tribunale afferma che le opere abusive tra loro connesse danno luogo a un intervento unitario, con la conseguenza che non è possibile distinguere tra interventi sanabili e opere di edilizia libera: l’impatto va valutato nel suo insieme. Le difformità accertate — modifica dei prospetti, ampliamenti con nuovi volumi, mutamento di destinazione d’uso, piano seminterrato e realizzazione del Corpo C — richiedevano il permesso di costruire e integrano gli estremi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio esclude ogni rilevanza all’affidamento del privato e alla distanza temporale dall’esecuzione: gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati e non richiedono una specifica motivazione sull’interesse pubblico. Per la stessa ragione la mancata comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante, non essendovi spazio per un utile apporto partecipativo.

Quanto alla richiesta di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, il TAR osserva che l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 si applica solo alla parziale difformità, categoria residuale che non ricorre quando le modifiche incidano su elementi essenziali della costruzione. La verifica del pregiudizio per la parte conforme va comunque compiuta nella fase esecutiva, su iniziativa dell’interessato, non all’atto dell’adozione dell’ordine.

Infine, l’ordine della Soprintendenza è legittimo ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, mancando l’autorizzazione paesaggistica richiesta per le aree tutelate dall’art. 142, lett. m, d.lgs. n. 42/2004. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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