Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Marche n. 324 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato ne determina l’inottemperanza, con conseguente obbligo di esecuzione integrale del titolo. L’assenza di ragioni contrarie opposte dalla PA, costituita solo formalmente, non consente di dubitare della spettanza della pretesa. È sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta, potendo rigettarsi l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. in difetto di particolari motivi. L’inadempimento non contestato al momento del ricorso giustifica la condanna alle spese.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 164/2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e quindi all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il giudice del lavoro ha posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 26 novembre 2024, la ricorrente lamenta la mancata esecuzione e propone ricorso per ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce con memoria formale e non oppone difese di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Superata questa soglia senza adempimento, l’inerzia della PA assume rilievo ai fini dell’ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio valorizza in particolare il decorso del termine di legge come presupposto dell’inerzia rilevante.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Coerente con la struttura dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice disciplina l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvederà entro centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

Viene invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente, in funzione acceleratoria. Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., per l’importo di euro 600,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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