Abusivo ricorso al credito e danno risarcibile: necessaria allegazione del nesso causale (Cass. civ. Sez. 1 n. 20236 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dal fallimento nei confronti della banca e degli organi sociali per abusivo ricorso al credito è subordinata alla specifica allegazione e prova del nesso causale tra le operazioni di finanziamento e il danno patrimoniale subito dalla società e dalla massa dei creditori, nonché alla quantificazione di tale danno in stretta dipendenza con la dimostrazione del nesso. L’accertamento negativo dell’attività di direzione e coordinamento da parte del giudice di merito, fondato sulla valutazione delle risultanze istruttorie, è insindacabile in sede di legittimità se non viziato da errori di diritto. È inammissibile il motivo di ricorso che, denunciando formalmente una violazione di legge, si risolva in una censura all’accertamento negativo del fatto o richieda un riesame del merito.

Il Fatto

Il Fallimento di una società di persone, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, convenne in giudizio la banca, gli ex amministratori, gli ex sindaci e l’assicuratore della responsabilità professionale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Le domande erano fondate sull’asserito ricorso abusivo al credito e su altre operazioni di mala gestio, cui la banca avrebbe partecipato, assumendo di fatto la direzione della gestione societaria, fino al punto di essere qualificata come soggetto eterodirettore.

Il Tribunale rigettò tutte le domande e la Corte d’Appello, investita del gravame, confermò la decisione, condannando l’appellante alla rifusione delle spese. Avverso la sentenza della corte territoriale, il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Il primo motivo, riguardante il preteso riconoscimento dell’abusivo ricorso al credito, è stato reputato non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice del merito, infatti, non aveva negato la qualificazione delle operazioni come erogazioni di credito, ma aveva rilevato la totale assenza di allegazione e prova del nesso causale tra la trasformazione di crediti chirografari in privilegiati e il danno, mancando la dimostrazione che tali operazioni avessero ritardato l’emersione dell’insolvenza e inciso sull’aumento delle passività.

Il secondo motivo, volto a contestare la responsabilità per l’esistenza e l’aumento dei debiti tributari e previdenziali e per il pagamento di un debito di una società terza, è stato considerato una censura all’accertamento del fatto, generica e priva di specificità. La Corte ha precisato che l’esistenza di debiti fiscali è un fatto fisiologico e che, in assenza di indicazioni su date e modalità di insorgenza, non era possibile attribuire singole responsabilità. Quanto al pagamento, la corte territoriale aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, la simulazione soggettiva del mutuo, rendendo il debito riferibile alla stessa società poi fallita.

Il terzo motivo, concernente l’accertamento negativo dell’attività di direzione e coordinamento, è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare un riesame del fatto. La censura circa l’omessa valutazione di una deposizione testimoniale non integrava una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma si risolveva nella contestazione dell’insindacabile apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice del merito. Il quarto motivo, infine, non apportava alcuna critica specifica alla decisione impugnata, limitandosi a richiamare gli argomenti dei motivi precedenti, laddove la questione della responsabilità dei sindaci era stata ritenuta assorbita dalla negata sussistenza dei presupposti per la condanna di tutti gli appellati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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