Abuso di dipendenza economica: serve la prova dei costi di commutazione (Cons. Stato n. 7722 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso di dipendenza economica ex art. 9 della legge n. 192/1998 richiede l’accertamento della situazione di dipendenza come antecedente logico dell’abuso. Tale situazione non si fonda su dati meramente formali, ma su un’analisi economica che verifichi l’effettiva soggezione dell’impresa e l’assenza di alternative concretamente praticabili, valutata mediante i costi di commutazione. La durata del rapporto, la mono-committenza, l’integrazione dei processi produttivi e la partecipazione a gare non sono di per sé decisive né neutre, ma vanno lette in chiave sostanziale. Il potere sanzionatorio dell’A.G.C.M. ex art. 9, comma 3-bis, presuppone la prova dell’abuso e della sua rilevanza per la concorrenza e il mercato; non è sufficiente una congettura sull’intento escludente.
Il Fatto
L’A.G.C.M. aveva accertato che la società committente, operatore di assoluta preminenza nel settore postale, aveva posto in essere un abuso di dipendenza economica nei confronti di un recapitista, imponendo clausole contrattuali ritenute ingiustificatamente gravose: il divieto di trasporto e consegna congiunti di prodotti propri e di terzi e la facoltà di variare i quantitativi di fornitura. L’Autorità aveva irrogato una sanzione pecuniaria di oltre undici milioni di euro.
Il TAR Lazio, sede di Roma, accoglieva in parte il ricorso della committente e annullava il provvedimento, escludendo la sussistenza della dipendenza economica e dell’abuso. L’A.G.C.M. ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione; la committente ha resistito e ha proposto appello incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie come abuso di posizione relativamente dominante, riferita non a un intero mercato ma a uno specifico rapporto negoziale. Il fondamento del public enforcement poggia su due tasselli: la sussistenza di un abuso di dipendenza economica e la sua rilevanza per la concorrenza e il mercato, logicamente subordinata al primo.
La dipendenza economica non si ricava da connotati solo giuridici e formali, ma richiede l’apporto dell’analisi economica. Centrale è la nozione di costi di commutazione: i costi aggiuntivi che l’impresa dovrebbe sostenere o i benefici a cui rinuncerebbe sostituendo la controparte. Su questa base il Consiglio ritiene che il TAR abbia errato nel considerare neutra la durata del rapporto e irrilevanti la mono-committenza, l’integrazione dei processi produttivi e la partecipazione alle gare. Anche il richiamo alla libertà di partecipazione alle procedure è smentito da una lettura sostanziale: i costi della non partecipazione possono “imporre” la prosecuzione.
La Corte ritiene quindi sussistente la dipendenza economica, per la rilevante durata del rapporto, la forte concentrazione del fatturato, la modellazione dell’organizzazione aziendale sulle esigenze della committente e l’assenza di alternative reali e soddisfacenti. L’accertamento sull’esistenza di alternative non può arrestarsi al piano astratto, dovendo verificare se quelle disponibili fossero concretamente praticabili.
Il Collegio esclude tuttavia l’abuso. La clausola sul divieto di trasporto congiunto risponde a un interesse razionale e obiettivo della committente, funzionale alla qualità e alla tempestività del servizio, senza prova di una concreta preclusione dell’attività per terzi. Le clausole sui volumi riflettono la variabilità della domanda e la sua fisiologica flessione; l’Autorità non ha dimostrato, con istruttoria adeguata, che imponessero una struttura sovradimensionata. Manca inoltre la prova di un disegno di asservimento della controparte: l’ipotesi resta congetturale.
Escluso l’abuso, cade anche il giudizio di rilevanza per la concorrenza e il mercato. L’appello principale è respinto con conferma della sentenza di primo grado a diversa motivazione; l’appello incidentale condizionato è assorbito e il motivo riproposto sul quantum è dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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