Insufficienza del solo inserimento socio-lavorativo ai fini della cittadinanza (TAR Lazio n. 15043 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità, desunta dal tenore dell’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992, ove la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa. Il sindacato giurisdizionale resta nei ristretti argini del controllo estrinseco di eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e difetto di motivazione, con preclusione di una valutazione autonoma del merito. L’amministrazione valuta l’integrazione dell’intero nucleo familiare, sicché le condotte penalmente rilevanti del coniuge convivente possono fondare legittimamente il diniego. Lo stabile inserimento socio-economico del richiedente non costituisce benemerenza, ma prerequisito minimo della domanda, non idoneo a neutralizzare i motivi ostativi.

Il Fatto

Una cittadina di origine nigeriana impugna dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata il 14 dicembre 2018. Il diniego, notificato il 31 marzo 2023, si fonda sugli elementi istruttori acquisiti dalla Questura di Ferrara l’11 agosto 2020, dai quali emerge una pluralità di precedenti a carico del marito convivente della richiedente: guida in stato di ubriachezza, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, violazione della normativa in materia di stupefacenti, guida sotto l’influenza dell’alcol.

Il provvedimento richiama, in particolare, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di importazione illecita continuata di sostanze stupefacenti in concorso, per fatti del 2008. Da qui il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione dell’intero nucleo familiare. La ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili dell’omessa ed errata valutazione dei presupposti, del difetto di motivazione e di istruttoria, rivendicando il proprio percorso di integrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame della documentazione depositata dal Ministero, versata in atti solo due giorni prima dell’udienza e dunque in violazione dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a.. Passa poi alla premessa teorica sul potere in materia, richiamando le proprie precedenti decisioni e la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il punto di partenza è la natura del provvedimento: atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, con incidenza sul rapporto tra individuo e Stato-comunità. Allo status civitatis sono collegati diritti politici e doveri, tra cui il dovere di difesa della Patria ex art. 52 Cost. e i doveri inderogabili di solidarietà ex artt. 2 e 53 Cost. Ne deriva che la concessione deve costituire il suggello giuridico di un processo di integrazione già compiuto, oggetto di giudizio prognostico volto a escludere che il richiedente possa creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale.

Da tanto consegue la delimitazione del sindacato: esso non sconfina nel merito della scelta discrezionale, ma si esaurisce nello scrutinio delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Su questa base le censure, peraltro formulate in modo generico, sono ritenute prive di pregio.

Il Collegio ritiene correttamente attribuita rilevanza al legame stabile e affettivo con il coniuge coinvolto nelle vicende penali, condizione suscettibile di suggerire scelte emotive volte ad agevolare comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica. L’autorità procedente è chiamata a estendere la valutazione all’irreprensibilità della condotta del nucleo familiare. Il diniego non viola il principio di personalità della responsabilità penale, perché i suoi effetti restano sul piano amministrativo, e si fonda anche sul pericolo derivante dall’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e destinatario del più favorevole regime della cittadinanza iure matrimonii, secondo il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 286/1998.

Quanto al percorso di integrazione, il Tribunale osserva che lo stabile inserimento socio-economico non è elemento di speciale merito, ma prerequisito della domanda, coincidendo con le condizioni minime richieste dall’art. 4, commi 3 e 5, T.U.I. per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. La particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza, rispetto alla cui concessione il richiedente vanta una mera aspettativa. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato e il ricorso è respinto perché infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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