Diniego certificati bianchi fondato su oneri documentali sopravvenuti è illegittimo (Cons. Stato n. 1423 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei Servizi Energetici non può respingere la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici fondandola esclusivamente sulla mancata produzione di un documento introdotto in epoca successiva alla presentazione dell’istanza, quando il responsabile del progetto ha adempiuto agli oneri documentali imposti dalla normativa vigente ratione temporis. Un siffatto diniego viola i principi di collaborazione, buona fede e fiducia, nonché i canoni di tipicità, tassatività e prevedibilità dell’azione amministrativa, producendo un illegittimo effetto a sorpresa. Il potere istruttorio del gestore resta fermo, ma presuppone la predeterminazione del tipo di documento richiesto e impone il ricorso al soccorso istruttorio a fronte di documentazione integrativa prodotta dall’interessato.
Il Fatto
Una società di servizi energetici presentava al GSE quattro distinte richieste di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti mediante interventi di efficientamento energetico — cappotto termico e doppi vetri — eseguiti su immobili di proprietà comunale destinati a casa comunale e a edifici scolastici. All’istanza allegava la documentazione prevista dalla disciplina allora vigente, con rendicontazione secondo il metodo standard e le schede tecniche 5T e 6T.
Dopo un preavviso di rigetto, il gestore respingeva le richieste adducendo carenze documentali, asserita doppia rendicontazione, incompletezza dei file di rendicontazione e dubbi sulla delega di firma di un funzionario comunale. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società appellava, deducendo tra l’altro l’illegittima applicazione retroattiva del d.m. 11 gennaio 2017 e l’introduzione di oneri documentali non previsti all’epoca dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal riconoscimento del potere del GSE di svolgere approfondimenti istruttori e di chiedere integrazioni documentali, quale corollario del potere-dovere di controllo. Il mancato adempimento di un onere imposto dalla disciplina vigente giustifica il diniego, in virtù del principio di autoresponsabilità. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. II n. 7087 del 2024.
Diverso è il caso in cui il diniego si fondi sulla mancata produzione di un documento introdotto solo dopo la presentazione della richiesta, quando il responsabile del progetto non era più in condizione di acquisirlo, avendo adempiuto agli obblighi allora vigenti. La Sezione richiama Cons. Stato sez. IV n. 6512 del 2021 e sez. II n. 2433 del 2025, ribadendo che un diniego basato su una causa ostativa sopravvenuta contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.
Sul regime intertemporale, la Corte esclude l’applicazione retroattiva del d.m. 11 gennaio 2017, in forza dell’art. 16, ultimo comma, del medesimo decreto. Poiché la richiesta indicava una data di avvio del progetto anteriore all’entrata in vigore del decreto, la pratica restava soggetta al precedente regime del d.m. 28 dicembre 2012.
Ne deriva l’illegittimità del diniego fondato sulla mancata autodichiarazione del cliente partecipante, obbligo introdotto solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, inapplicabili alla fattispecie. Parimenti illegittima è la pretesa di un’ulteriore relazione tecnica, posto che la data di fine lavori e le caratteristiche degli interventi erano desumibili dal certificato di fine lavori e dal computo metrico. A fronte della copiosa documentazione prodotta, il gestore avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o specificare le ragioni dell’inadeguatezza.
Quanto alla doppia rendicontazione, l’atto non chiarisce la ragione della ravvisata duplicazione e la mancata impugnazione del rigetto di una delle richieste ha fatto venir meno ogni ipotetica sovrapposizione. L’appello è accolto, con annullamento del provvedimento e condanna del GSE alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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