Abuso edilizio tra precarietà dell’opera e obbligo di demolizione (TAR Sicilia n. 2072 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La precarietà dell’opera che esonera dall’obbligo del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, d.P.R. n. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che il manufatto sia finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo. La potenziale fruibilità costante del manufatto ne esclude la temporaneità e dunque la precarietà. L’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 prevede l’obbligo di demolizione anche delle opere eseguite in difformità parziale dal titolo edilizio; la cd. fiscalizzazione dell’abuso è subordinata alla non essenzialità dell’abuso e all’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme, valutazione che attiene alla fase esecutiva e non costituisce requisito di legittimità del provvedimento demolitorio.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appartamento per civile abitazione nel Comune di Valverde acquistato dall’impresa costruttrice nel 2022, riceveva il 15 ottobre 2024 la notifica dell’ordinanza n. 16204 con cui l’Ente le ingiungeva la demolizione di alcuni interventi realizzati in assenza di titolo autorizzativo, intimando il ripristino dello stato dei luoghi.

L’ordinanza contestava tre profili: la violazione delle quote urbanistiche nella corte pertinenziale del piano seminterrato; la realizzazione di un gazebo in alluminio preverniciato chiuso da vetrate e adibito a veranda/lavanderia; una terrazza coperta realizzata con pilastri e travi in cemento armato e tamponatura in laterocemento, con asserito cambio di destinazione d’uso a camera da letto. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’errata valutazione dei presupposti di fatto, l’avvenuta demolizione del gazebo, la conformità della terrazza al progetto e, in subordine, l’applicabilità dell’art. 34 in luogo dell’art. 31 per le difformità di modesta entità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Quanto al gazebo, la sua avvenuta demolizione costituisce ottemperanza solo parziale al provvedimento, che legittimamente ne aveva disposto la rimozione. Il manufatto non era qualificabile come struttura precaria: era funzionalmente adibito a soddisfare esigenze stabili e durature (locale lavanderia) ed erano state realizzate opere murarie quali il collegamento a scarichi. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 4116 del 2015 e della Sez. VI n. 2597 del 2025, il TAR ribadisce che la fruibilità costante nel tempo esclude la temporaneità e quindi la precarietà.

Sulla terrazza, la tesi della ricorrente è sconfessata dalla documentazione comunale: l’elaborato depositato al Genio Civile è diverso da quello assentito con il titolo edilizio, ove la terrazza era progettata come coperta ma aperta ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2003, con struttura precaria soggetta a facile rimozione. Le fotografie dell’immobile in costruzione e ultimato evidenziano invece uno spazio chiuso con infissi e vetrate, su pilastri e travi in cemento con tamponatura in laterocemento. La struttura non rientra nella disciplina derogatoria, essendo non facile amovibilità e dunque non precaria; la stessa ricorrente in sede di accertamento dell’inottemperanza aveva dichiarato di non aver potuto rimuovere la copertura per l’incidenza su immobili di terzi, confermando la natura strutturale dell’opera. Richiamando il TAR Catania n. 744 del 2023, il Collegio ancora la precarietà al solo concetto di facile rimovibilità.

Le opere di cui alla lettera a) non sono contestate e la loro abusività è pacifica, confermata dalla nota dei legali della ricorrente del 19 febbraio 2025; irrilevante è l’eventuale riconducibilità della violazione alla ditta costruttrice.

Il secondo motivo è infondato. A prescindere dalla genericità, il secondo comma dell’art. 34 subordina la fiscalizzazione alla non essenzialità dell’abuso e all’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme. Secondo il Cons. Stato, Sez. IV, n. 2422 del 2025, tale valutazione attiene alla fase esecutiva e non è requisito di legittimità dell’ordine di demolizione. Il Collegio nega infine la c.t.u. richiesta, non potendo il mezzo istruttorio esonerare la parte dagli oneri probatori né assumere finalità esplorativa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la parziale spontanea ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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