Impianti di carburanti e mancato piano: prevalgono le NTA del PRG (TAR Abruzzo n. 334 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti resta subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 32/1998, alla verifica di conformità dell’impianto alle disposizioni del piano regolatore. In mancanza del piano comunale di localizzazione della rete, l’art. 2, comma 1-bis), del d.lgs. n. 32/1998 non consente di prescindere dai limiti della pianificazione urbanistica vigente: le deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici possono essere introdotte solo mediante lo specifico piano carburanti o una variante urbanistica. L’amministrazione che autorizzi l’intervento in difformità dalle NTA del PRG relative alle zone a vincolo speciale incorre in difetto di istruttoria e di motivazione e in carenza dei presupposti. Il titolare di un impianto viciniore è legittimato e ha interesse a impugnare l’autorizzazione che incida sul medesimo bacino di utenza.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico sulla strada statale n. 80 nel territorio del Comune dell’Aquila, ha impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi con cui il SUAP comunale ha autorizzato una società controinteressata a realizzare un nuovo impianto sulla medesima strada, a circa un chilometro di distanza.
Secondo la ricorrente, l’autorizzazione contrastava con la disciplina di settore e con gli artt. 74 e 77 delle NTA del PRG, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia del provvedimento. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, il Tribunale distingue la legittimazione fondata sulla vicinitas dall’interesse al ricorso, che richiede il pregiudizio concreto derivante dall’atto. La ricorrente ha allegato la distanza contenuta tra gli impianti, la collocazione ai lati opposti della stessa strada e la sostanziale coincidenza dei servizi erogati, dimostrando in via presuntiva l’oggettiva flessione del volume di affari. Non rilevano la presenza di rotatorie o di altri impianti nella zona.
Passando al merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 32/1998. Gli impianti sono opere di urbanizzazione secondaria e la loro localizzazione è affidata al potere conformativo comunale, con possibilità di collocazione in tutte le zone, salvo le omogenee A e i vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in difetto del piano di razionalizzazione, l’area resta sottoposta alla disciplina urbanistica vigente.
Nel caso concreto è pacifico che il Comune non si sia dotato del piano carburanti e che la Regione non abbia esercitato il potere sostitutivo. L’impianto ricade in parte nella fascia di rispetto dell’abitato e in parte nella fascia di rispetto stradale. L’art. 74 delle NTA vieta nuovi interventi di edificazione nella zona di rispetto dell’abitato: le opere interrate destinate ai serbatoi costituiscono nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001, senza che in conferenza sia emerso un rapporto di pertinenzialità con edifici esistenti. L’art. 77 delle NTA vieta nuove costruzioni nella fascia di rispetto stradale, consentendo le stazioni di rifornimento solo a titolo precario, previa convenzione e a distanza minima di cinquecento metri: requisiti mai accertati.
Il Collegio respinge la lettura atomistica del comma 1-bis) dell’art. 2 del d.lgs. n. 32/1998: la norma va letta con il comma 1, sicché ogni deroga alla pianificazione urbanistica presuppone l’adozione del piano carburanti o di una variante. Gli uffici comunali non hanno affrontato la questione della compatibilità dell’intervento con le norme di tutela delle zone a vincolo speciale. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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