Abuso edilizio unitario e ordine di demolizione atto dovuto (Cons. Stato n. 1730 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere edilizie avvinte da un unico nesso funzionale, il giudizio sull’incidenza urbanistica va compiuto in modo globale, non atomistico, dovendosi verificare se l’insieme realizzi un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello assentito. L’ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Il decorso del tempo non genera affidamento legittimo nei proprietari dell’abuso, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che consolidino aspettative stabili e rapporti giuridici certi. Le tettoie realizzate con pilastri e travi, per numero, superficie complessiva e caratteristiche costruttive, non sono qualificabili come opere precarie né come mere pertinenze in edilizia libera. L’indicazione degli estremi catastali assolve l’obbligo di specificazione delle aree acquisite al patrimonio comunale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza di demolizione e il successivo provvedimento dirigenziale che accertava la mancata ottemperanza, disponeva l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale e irrogava una sanzione pecuniaria. Il Comune aveva contestato la realizzazione, in assenza di titolo, di un complesso di interventi: scale difformi dal progetto di variante, un vano ricavato con solaio intermedio, la diversa distribuzione dei locali, l’ampliamento degli appartamenti mediante murature di tompagno e la realizzazione di più tettoie in legno.

Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. L’appellante ha insistito sulla necessità di un accertamento preventivo sulla scindibilità delle opere conformi da quelle difformi, sulla lesione dell’affidamento per la risalenza degli interventi e sulla natura pertinenziale delle tettoie. Ha inoltre censurato il provvedimento di acquisizione per difetto di specificazione delle aree.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza secondo cui, per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento consistente in una pluralità di opere, occorre un apprezzamento globale: la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne l’impatto effettivo complessivo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6235 del 2021). Il frazionamento delle opere non è dunque criterio utile a escludere la rilevanza edilizia dell’insieme.

Applicando il principio, la Corte rileva che tutte le opere accertate sono avvinte da un unico nesso funzionale e realizzano un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello iniziale. Per esso occorreva il titolo edilizio, nella specie insussistente. Gli atti impugnati sono quindi espressione di un potere correttamente esercitato.

Sull’affidamento, il Consiglio ribadisce l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, richiamato dalla recente Sez. III n. 7726 del 2025: l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivata dalla descrizione delle opere abusive e delle ragioni dell’abusività. Il tempo trascorso non radica alcun affidamento, perché questo si riferisce a provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa quando le opere sono prive dei titoli prescritti.

Quanto alle tettoie, il numero, la superficie complessiva di circa 380 mq e le caratteristiche costruttive, con pilastri e travi in legno, ne impediscono la qualificazione come opere precarie o come mere pertinenze delle abitazioni principali, peraltro anch’esse abusive.

Infine, sull’acquisizione, il Comune ha indicato l’area mediante gli estremi catastali, inclusi i subalterni: elementi sufficientemente specifici, che assolvono l’obbligo prescrittivo e dichiarativo. L’appello è quindi infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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