Bando ambiguo sul titolo di studio e favor partecipationis (Cons. Stato n. 1729 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che richieda un titolo di studio riferibile, nel previgente ordinamento, a più indirizzi scolastici distinti è ambigua e va interpretata secondo il criterio più ampio. In presenza di due letture possibili, l’una restrittiva e l’altra estensiva, deve preferirsi quest’ultima in applicazione del favor partecipationis, declinazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. La tabella di confluenza di cui all’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010 disciplina la continuità didattica tra vecchio e nuovo ordinamento e non attribuisce valore di equipollenza legale tra indirizzi. Il fine della procedura concorsuale è la selezione dei candidati migliori, obiettivo meglio perseguito garantendo la massima partecipazione.

Il Fatto

Un Comune indice un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore con profilo informatico. Il bando richiede, tra i titoli di ammissione, il diploma di istruzione superiore di “perito informatico” o equipollente, ovvero di “informatica e telecomunicazioni” o equipollente, o il diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS.
Il candidato, diplomato nel 1995 presso un istituto tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”, presenta domanda dichiarando il possesso del requisito. Il Comune lo esclude per mancanza del titolo richiesto a pena di inammissibilità, con nota confermata da successiva determina dirigenziale che approva l’elenco degli ammessi e degli esclusi.

Il candidato ricorre al TAR Lecce, che concede la tutela cautelare consentendogli la partecipazione con riserva. All’esito delle prove risulta quarto graduato, quindi idoneo non vincitore. Nel merito il TAR respinge il ricorso: dalla tabella di confluenza dell’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010 emerge che il percorso “Elettronica e Telecomunicazioni” è confluito nel nuovo indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, mentre il perito informatico è confluito in “Informatica e Telecomunicazioni”. Propone quindi appello il candidato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo relativo all’ambiguità della clausola del bando. La sentenza di primo grado si fonda su una lettura rigorosa del d.P.R. n. 88/2010, che però riguarda la continuità scolastica e non l’equipollenza tra indirizzi: la tabella di confluenza stabilisce il transito dal vecchio al nuovo ordinamento, senza attribuire valore di equipollenza legale. Il regolamento ha dunque valenza interpretativa autorevole ma non decisiva.

Occorre quindi esaminare la formulazione del bando, che richiede un titolo in “Informatica e telecomunicazioni”. Tale indirizzo non trova corrispondenza univoca in alcuno degli indirizzi del vecchio ordinamento, che comprendeva, nell’ambito degli istituti tecnici industriali, “Elettrotecnica e automazione”, “Elettronica e telecomunicazioni” e “Informatica”. Il titolo richiesto presenta quindi una corrispondenza non unitaria ma bipartita tra due indirizzi preesistenti.

La clausola è pertanto ambigua o quanto meno non univoca. In simile ipotesi trova applicazione il principio del favor partecipationis nell’interpretazione delle clausole del bando, quando la portata applicativa sia dubbia o equivoca. Tra due letture possibili, l’una restrittiva e l’altra ampia, va preferita la seconda, che valorizza il buon andamento e consente la massima partecipazione.

Applicando tali coordinate, la tesi restrittiva ammetterebbe solo i diplomati in “Informatica”; quella ampia ricomprenderebbe anche i diplomati in “Elettronica e telecomunicazioni”. Il bando richiedeva un titolo conseguito non solo in “Informatica” ma anche in “Telecomunicazioni”, materia pacificamente posseduta dall’appellante, come confermato dall’attestazione del dirigente scolastico sulle competenze acquisite nei sistemi di trasmissione e telecomunicazione. Il nesso tra titolo posseduto e requisito è quindi rintracciabile nella sola materia “Telecomunicazioni”.

Il secondo motivo di appello è accolto, assorbita ogni altra censura. La sentenza è riformata con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento delle determinazioni comunali del 15 gennaio 2024 e del 15 febbraio 2024. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *