Decisione a sorpresa sulla carenza di interesse e diritto di difesa (Cons. Stato n. 1731 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse fondandola su una questione non dedotta dalle parti resistenti né sollevata d’ufficio, senza averla sottoposta al contraddittorio. Una siffatta pronuncia integra una decisione a sorpresa, resa in violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e del diritto di difesa della parte, che sulla questione non ha potuto contraddire. La violazione comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., anche d’ufficio, attesa la natura indisponibile della disciplina dei rapporti tra gradi di giudizio. Il ricorso contro il diniego di rinnovo di una concessione demaniale non è improcedibile per il solo fatto che il giudizio si sia protratto oltre il termine del rinnovo, permanendo l’interesse all’accertamento dei presupposti del primo rinnovo.

Il Fatto

La società appellante era concessionaria di un’area demaniale marittima all’interno del porto di Pescara, destinata a scalo di alaggio di imbarcazioni, in forza di licenza di concessione risalente al 2014. L’Autorità di sistema portuale competente negava il rinnovo della concessione, motivando il diniego sulla situazione di irregolarità contributiva e fiscale per circa € 176.000,00.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Abruzzo, sostenendo di vantare un maggior controcredito, derivante da un giudicato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, da opporre in compensazione ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 52/2012, così da escludere l’irregolarità contestata. Seguiva l’ordine di sgombero dell’area, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR dichiarava ricorso e motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che la ricorrente aveva continuato a godere del bene pubblico oltre il termine che le sarebbe spettato. Propone appello la società; resistono la Regione, l’autorità portuale e il Ministero delle infrastrutture.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo processuale. La questione della sopravvenuta carenza di interesse, legata al godimento di fatto dell’area, non era stata dedotta dalle amministrazioni resistenti né sollevata d’ufficio dal giudice di primo grado. La sentenza che l’ha comunque posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità costituisce perciò una decisione a sorpresa.

Tale modo di procedere viola l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e il diritto di difesa, perché la parte non ha potuto contraddire sulla questione divenuta risolutiva del giudizio. Il Collegio richiama la giurisprudenza univoca del Consiglio di Stato, riaffermata in numerose pronunce delle diverse Sezioni, tra cui Cons. Stato, II, 3 luglio 2023, n. 6430, Cons. Stato, III, 12 aprile 2023, n. 3688, Cons. Stato, IV, 5 marzo 2025, n. 1881 e Cons. Stato, VII, 1 marzo 2023, n. 2167.

La violazione derivante dalla pronuncia a sorpresa è causa di rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.. La lesione del diritto di difesa è particolarmente evidente nel caso concreto, perché alla società è stato impedito di prospettare le ragioni di una residua utilità del giudizio di merito, come poi avvenuto solo in appello, quando ormai era andato perduto un grado di giudizio.

Il Collegio precisa che la disciplina dei rapporti tra giudice di primo e di secondo grado ha natura indisponibile. Ne consegue che, nei casi di cui all’art. 105 cod. proc. amm., la rimessione va disposta anche d’ufficio, a prescindere da un’esplicita richiesta della parte, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, n. 10. L’esistenza di una causa di rimessione rende inoltre irrilevante la mancata riproposizione delle censure di primo grado, essendosi l’appello limitato a contestare la declaratoria di improcedibilità.

Infine, in termini generali, il Consiglio di Stato osserva che il ricorso contro il diniego di rinnovo di una concessione demaniale non può essere dichiarato improcedibile per il solo fatto che il giudizio si sia protratto oltre il termine del rinnovo. La parte conserva l’interesse a vedere accertati i presupposti per il primo rinnovo, in assenza del quale non potrebbe presentare nuove istanze all’amministrazione. L’appello è pertanto accolto: la sentenza è annullata con rinvio al giudice di primo grado, mentre le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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