Abuso edilizio unitario e ordine di demolizione, irrilevante il tempo trascorso (TAR Lazio n. 9 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituisce atto vincolato e, come tale, non è assistito dalle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, né richiede una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, quand’anche sia adottato a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso del tempo, lungi dal radicare un affidamento tutelabile, rafforza il carattere illecito dell’intervento, trattandosi di illecito permanente. In presenza di una pluralità di interventi edilizi la valutazione va condotta in termini unitari e non atomistici, e la medesima regola vale per il singolo abuso che si articoli in più opere. Il concetto di pertinenza in campo urbanistico-edilizio è più ristretto di quello civilistico e richiede dimensioni modeste e assenza di autonoma destinazione. La misura demolitoria si impone, in ogni caso, per le opere eseguite in assenza di autorizzazione sismica.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e usufruttuari di un complesso immobiliare, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una serie di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, accertati in esito a un sopralluogo. Le opere riguardavano la diversa distribuzione degli spazi interni di una porzione residenziale al piano seminterrato, con nuove tramezzature, chiusura e apertura di vani porta e apertura di una finestra; la realizzazione di un portico esterno in legno lamellare; la costruzione di un forno in muratura; l’edificazione di un garage in cemento armato.
Il ricorso si fondava su tre motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di motivazione in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere; difetto di presupposto, per essere gli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla nozione di pertinenza, con conseguente non necessità del titolo edilizio. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’orientamento consolidato: l’attività di repressione degli abusi edilizi ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è di natura vincolata e non richiede il preavviso di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Opera inoltre il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un diverso esito del procedimento.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017: dalla natura vincolata dell’ordine deriva la non necessità di motivazione sull’interesse pubblico. Il tempo trascorso non genera affidamento legittimo e non impone un onere motivazionale rafforzato, neppure quando il titolare attuale non sia autore materiale dell’abuso, in coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria.
Sul terzo motivo, il Collegio ritiene non persuasiva la scomposizione atomistica degli abusi: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. Tale considerazione unitaria è estesa anche al singolo abuso che si articoli in più interventi, i quali hanno apportato variazioni essenziali alla struttura. L’apertura di una finestra, modificando il prospetto, integra ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire nella versione dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 vigente ratione temporis.
Il portico e il forno non sono qualificabili come pertinenze: per il primo rilevano le dimensioni (circa 20 mq) e la struttura non agevolmente amovibile; per il secondo la struttura in muratura e le dimensioni, contando il solo aspetto strutturale e non la funzione. Il garage non beneficia del regime dell’art. 9 della legge n. 122/1989, norma eccezionale applicabile alle sole aree urbane, presupposto non dimostrato.
Il Collegio aggiunge un rilievo dirimente: le opere sono state eseguite anche in assenza di autorizzazione sismica, per la quale l’ordinamento non contempla alcuna sanatoria, come si ricava dall’art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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