Abuso edilizio valutato nel suo complesso e demolizione vincolata (Cons. Stato n. 7968 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso edilizio deve essere valutato in modo complessivo e non atomistico, avendo riguardo all’insieme delle opere e al loro contestuale impatto sul territorio, senza che il frazionamento dei singoli interventi possa sottrarre l’uno o l’altro alla sanzione. La circostanza che alcune opere, se considerate singolarmente, siano realizzabili con S.C.I.A. o rientrino nell’edilizia libera non assume rilievo. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, né una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue automaticamente all’inottemperanza e il relativo verbale ha efficacia meramente dichiarativa.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile in area agricola gravata da vincolo idrogeologico e paesaggistico realizzavano, senza titolo, un complesso di opere fortemente difforme dal progetto assentito: ampliamenti in cemento armato, conversione all’uso residenziale di porzioni destinate all’agricoltura, un piano sottotetto, un terrazzo e un muro di contenimento. Il Comune ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi; alla scadenza del termine, non ottemperato l’ordine, accertava l’inottemperanza e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. I proprietari appellavano deducendo, tra l’altro, l’errata valutazione unitaria delle opere, la violazione del principio di proporzionalità, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la mancanza di comparazione degli interessi e l’asserita genericità dell’area di sedime.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce che l’intervento abusivo va esaminato nel suo insieme, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’impatto complessivo delle opere e dalle loro reciproche interazioni. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2321 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 10126 del 2023, esclude che la scomponibilità dei manufatti possa negare l’assoggettabilità a sanzione. Il principio vale a maggior ragione in presenza di vincoli, che avrebbero imposto il preventivo nulla osta.
Quanto alla pretesa sanabilità, la Corte osserva che, in assenza di un’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, nessun obbligo grava sul Comune di verificare d’ufficio la conformità prima di adottare la misura repressiva. La destinazione agricola dell’area è richiamata solo per attestare l’aggravio al carico urbanistico, mentre la conversione all’uso residenziale giustifica ipso iure la demolizione ex art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Sul piano procedimentale, l’ordine di demolizione è atto tipizzato e vincolato: non richiede l’avviso ex art. 7 l. n. 241/1990, non essendovi spazio per la partecipazione, e l’eventuale omissione è comunque irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso. Il muro di contenimento, per consistenza e stabilità, integra nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001.
La Corte conferma quindi che la demolizione non necessita di motivazione sull’interesse pubblico, neppure se tardiva o se il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso, richiamando Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2017. Quanto all’area di sedime, l’art. 31, comma 3, T.U. Edilizia ne estende l’acquisizione all’area necessaria per opere analoghe, entro il limite di dieci volte la superficie utile abusiva. Il verbale di inottemperanza è atto endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile.
Il termine di novanta giorni era decorso correttamente, poiché il verbale di dissequestro, assistito da fede privilegiata, non era stato contestato con querela di falso. L’acquisizione al patrimonio comunale si produce automaticamente allo scadere del termine, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 4997 del 2024. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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