Abuso edilizio in zona vincolata e ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 293 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato, sicché il decorso del tempo tra la comunicazione di avvio del procedimento e la sua emanazione non ne determina l’illegittimità né ingenera alcun legittimo affidamento in capo al privato. L’Amministrazione non è tenuta a una confutazione analitica e puntuale delle osservazioni del privato, purché dal tenore complessivo del provvedimento emergano le ragioni della loro irrilevanza. In materia di illeciti edilizi, la verifica dell’incidenza urbanistica dell’intervento deve essere condotta sulle opere considerate nella loro globalità, non essendo ammesso il frazionamento dei singoli interventi difformi. La presenza di un vincolo di zona, nella specie la Riserva Naturale “Oasi del Simeto”, esclude la qualificazione delle opere come edilizia libera.
Il Fatto
Il Comune di Catania emanava un ordine di demolizione nei confronti di una società, contestando la realizzazione di plurimi interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo. Le opere riguardavano la trasformazione di un originario fabbricato rurale in un villino a due piani destinato ad abitazione, oltre alla realizzazione di altri fabbricati in muratura, un gazebo, tettoie e un campo di equitazione con strutture pertinenziali. La società impugnava l’ingiunzione davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l’erroneità delle contestazioni, la preesistenza delle opere rispetto all’acquisto dell’immobile, il mero risanamento conservativo, l’assenza di mutamento di destinazione d’uso e la riconducibilità degli interventi a edilizia libera o a SCIA.
Il TAR respingeva il ricorso, rilevando tra l’altro che le opere erano state eseguite su aree vincolate per effetto del decreto assessoriale istitutivo dell’Oasi del Simeto e che la trasformazione del fabbricato rurale in abitazione residenziale era avvenuta senza permesso di costruire. La società proponeva appello al C.G.A.R.S., riproponendo sostanzialmente le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza di primo grado sulla base di un’integrata motivazione. Il primo argomento è assorbente: la parte motiva del provvedimento impugnato si fonda su un presupposto autonomo non censurato, ossia che le opere sono state eseguite su aree vincolate da leggi regionali a Riserva Naturale “Oasi del Simeto” per effetto del D.A. n. 85 del 14.03.1984, e quindi tutelate ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Tale circostanza emerge anche nella sentenza appellata.
Quanto ai vizi procedimentali, il Collegio li ritiene infondati anche in fatto, posto che l’ordinanza di demolizione dà atto che la ditta, pur partecipando al procedimento, non ha prodotto documentazione utile a legittimare le opere. È corretta la tesi del primo Giudice secondo cui l’Amministrazione non è tenuta a una confutazione analitica e puntuale delle osservazioni del privato, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere le ragioni della loro inconferenza. La natura di atto vincolato dell’ordinanza di demolizione postula l’irrilevanza del tempo trascorso e l’insussistenza di alcun affidamento.
Il Collegio respinge anche la censura secondo cui il TAR avrebbe deciso su una nuova motivazione. L’argomentazione sui fabbricati rurali, quali immobili strumentali all’attività agricola o abitazione dell’imprenditore agricolo, è corroborante rispetto all’assenza del permesso di costruire e non costituisce l’unica ragione dell’ordine, fondato anche sulla violazione dei vincoli dell’Oasi del Simeto.
Quanto alla qualificazione degli interventi sul fabbricato rurale, l’incontestato ampliamento della superficie, eseguito in zona vincolata, postula semmai la qualificazione come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente inapplicabilità del richiamato art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, volto alla regolarizzazione degli abusi minori. Infine, la qualificazione come edilizia libera delle aree ludiche è esclusa dalla pluralità degli abusi accertati: la verifica dell’incidenza urbanistica deve investire le opere nella loro globalità, non essendo ammesso il frazionamento dei singoli interventi, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 4891 del 2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.