Occupazione illegittima onere della prova assenza verbale immissione in possesso (C.G.A.R.S. n. 294 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di suolo per opera pubblica, il verbale di immissione in possesso costituisce il presupposto tipico dell’apprensione materiale del fondo da parte dell’amministrazione. La sua assenza non elimina il credito risarcitorio del proprietario, ma rende incompleta la prova della pretesa occupazione, con la conseguenza che incombe sull’espropriato l’onere di dimostrare lo spossessamento subito. Nel processo amministrativo opera il principio dell’onere della prova di cui all’art. 63, comma 1, c.p.a. e all’art. 2697 cod. civ., per cui la mancanza di prova determina la soccombenza della parte gravata. Il disconoscimento della firma del verbale di consistenza, nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo dopo declinatoria di giurisdizione, è tardivo se non operato con il ricorso in riassunzione.
Il Fatto
Il proprietario di un lotto sito nel territorio comunale agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’occupazione d’urgenza di una particella, disposta per la realizzazione di una strada comunale senza che fosse mai emesso il definitivo decreto di esproprio. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, la causa era riassunta davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
Il primo giudice, previa riqualificazione della domanda ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., accoglieva il ricorso e ordinava al Comune di scegliere tra restituzione del terreno, acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e definizione contrattuale, con condanna alle spese. Il Comune appellava, contestando in radice l’esistenza della prova dell’effettiva apprensione del bene.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello e rigetta il ricorso di primo grado. Il nucleo della decisione è la contestazione dell’esistenza di prova in ordine all’apprensione materiale dell’immobile, cioè all’effettivo inveramento dell’occupazione. Gli atti non contengono alcun verbale di immissione in possesso: il proprietario produce solo l’avviso del 1° febbraio 1980, con il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza allegato.
La Corte ricorda che il verbale di immissione in possesso produce gli effetti tipici previsti dalla legge n. 865 del 1971, art. 20 e dalla legge n. 1 del 1978, art. 3, vigenti ratione temporis. Manca, dunque, il presupposto stesso per considerare verificata l’occupazione della particella indicata nell’avviso, salvo che il proprietario, sul quale incombe l’onere, dimostri il contrario. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’eventuale mancanza del verbale non fa venir meno il credito risarcitorio per la perdita di godimento, fermo l’onere del proprietario di dimostrare l’estensione del fondo (Cass. civ. sez. I, 6 giugno 2019, n. 15412).
Nel processo amministrativo vale il principio generale dell’onere della prova sancito dall’art. 63, comma 1, c.p.a. e dall’art. 2697 cod. civ.: la parte che contesta deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della contestazione, e la mancanza di prova determina la soccombenza. La tesi del proprietario, che fa derivare lo spossessamento dalla mera notifica dell’avviso, non trova riscontro istruttorio. Dal verbale di consistenza del 1978, redatto nel contraddittorio delle parti, emerge che sul lotto insiste una costruzione adibita a cinema e che la particella non viene intaccata dalla strada per l’esistenza di costruzioni.
È fondata la censura sull’erronea affermazione del primo giudice circa il riferimento del verbale ad altra espropriazione: l’appellante dimostra che il diverso contenzioso riguardava altra particella, occupata in epoca successiva. Il Collegio ritiene inoltre inammissibile il disconoscimento della firma: poiché il processo riassunto davanti al giudice amministrativo è la naturale prosecuzione dell’unico giudizio (Cass. sez. un. 27 ottobre 2020, n. 23599), il disconoscimento andava operato con il ricorso in riassunzione e non con la memoria di replica del 2022. L’insussistenza dei presupposti dell’occupazione assorbe la residuale questione sul pagamento della ringhiera; le spese del doppio grado sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.