Competenza inderogabile per opposizione a sanzione amministrativa (Cass. civ. Sez. 2 n. 11759 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizione a sanzione amministrativa, la competenza per territorio, avente natura inderogabile ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2011, si determina con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione, che di regola coincide con il luogo dell’accertamento, rimanendo irrilevante il luogo, eventualmente diverso, in cui venga compiuta successivamente la mera verbalizzazione dell’attività di accertamento. L’art. 45 c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare ulteriormente conflitto di competenza soltanto se la controversia sia effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile e tale criterio non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad altro giudice.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, adito in opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per violazioni in materia di pesca, declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Le violazioni erano state contestate per avere l’imbarcazione della società opposta navigato in area marina sottoposta a restrizioni, in un percorso iniziato e concluso nel porto di Porticello, nel Comune di Santa Flavia.
Il processo, riassunto dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, veniva da questi rimesso d’ufficio dinanzi alla Corte di legittimità, ritenendo la competenza del Tribunale di Termini Imerese, nel cui circondario ricade il Comune di Santa Flavia, luogo di commessa violazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione preliminarmente rammenta che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la competenza per territorio ha natura funzionale e inderogabile, essendo prevista in funzione della tutela di interessi pubblici, quale la tutela della fauna. Tale competenza si determina con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione, che di regola coincide con il luogo dell’accertamento.
Il Collegio chiarisce che non assume rilievo il luogo in cui sia stata successivamente compiuta la mera verbalizzazione dell’attività di accertamento, richiamando il precedente di Cass. Sez. 2, n. 14818 del 2009.
Quanto alla legittimazione del giudice della riassunzione a sollevare il conflitto, il provvedimento richiama l’art. 45 c.p.c., precisando che il potere di interloquire nuovamente sulla competenza sussiste soltanto quando la controversia sia governata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile, e che tale criterio radichi la competenza presso un giudice diverso da quello della riassunzione, quale il giudice che aveva declinato la competenza o altro giudice; in tal senso sono richiamati i precedenti delle Sez. 3, n. 15138 del 2016 e Cass. n. 8891 del 2023.
Nel caso di specie, essendo la violazione avvenuta nel tratto di mare compreso nel circondario del Tribunale di Termini Imerese, la Corte dichiara la competenza per materia e territorio inderogabile di tale giudice, assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla pubblicazione dell’ordinanza per la riassunzione del processo. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la natura del procedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.