Accantonamenti nel dissesto semplificato e pagamento dei creditori non transatti (TAR Sicilia n. 2858 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura semplificata di liquidazione del dissesto di cui all’art. 258 del d.lgs. n. 267/2000, la tutela dei creditori che non hanno accettato la proposta transattiva non si attua mediante l’immediato pagamento delle residue passività entro venti giorni dall’approvazione del piano di estinzione, come nella procedura ordinaria, bensì attraverso l’accantonamento del cinquanta per cento dei debiti non transatti, elevato al cento per cento per i crediti assistiti da privilegio. L’art. 256, comma 9, del medesimo testo unico opera esclusivamente nella procedura ordinaria, poiché il richiamo alle disposizioni degli articoli precedenti contenuto nell’art. 258, comma 5, va letto tenendo conto della differenza oggettiva tra i due modelli e della finalità acceleratoria della procedura semplificata. L’organismo straordinario di liquidazione non è quindi tenuto alla liquidazione immediata dei crediti non transatti e, approvato il rendiconto di gestione, trasferisce le somme accantonate alla gestione ordinaria dell’ente, con vincolo di destinazione al pagamento dei relativi debiti. Il rifiuto della transazione non estingue il credito: conclusa la procedura, il creditore conserva integre le proprie ragioni verso l’ente risanato.
Il Fatto
I ricorrenti sono creditori del Comune di Giarre, dichiarato in dissesto finanziario nel 2018. L’ente aveva aderito alla procedura semplificata ex art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 e l’organismo straordinario di liquidazione, con verbale del luglio 2024, aveva adottato il piano di estinzione inserendo i loro crediti tra i residui passivi e i debiti fuori bilancio. I creditori non avevano accettato le proposte transattive e, dopo l’approvazione del piano con decreto ministeriale del 6 agosto 2024, avevano chiesto il pagamento delle somme accantonate invocando l’art. 256, comma 9, del TUEL.
L’OSL aveva riscontrato negativamente, comunicando che le somme accantonate sarebbero state trasferite al Comune per le competenze della gestione ordinaria, fermo il vincolo di destinazione. I creditori impugnavano la nota e il decreto ministeriale davanti al TAR Sicilia, estendendo poi l’impugnativa, con motivi aggiunti, ai verbali del maggio 2025 con cui era stato approvato l’elenco definitivo degli accantonamenti e il rendiconto di gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza della procedura semplificata: liquidazione dei debiti transatti entro trenta giorni dall’accettazione, accantonamento del cinquanta per cento dei debiti non transatti e del cento per cento per i crediti privilegiati, quindi redazione del piano di estinzione. Da qui la differenza rispetto alla procedura ordinaria, dove l’art. 256, comma 9, impone all’OSL di pagare le residue passività entro venti giorni dalla notifica del decreto.
Secondo il Tribunale, nella procedura semplificata la tutela dei creditori non aderenti si realizza attraverso il vincolo di destinazione e non mediante un termine certo di pagamento. Il richiamo dell’art. 258, comma 5, alle disposizioni degli articoli precedenti non consente di trasporre automaticamente la regola del pagamento immediato, perché la finalità acceleratoria della procedura verrebbe vanificata e l’accettazione delle proposte transattive sarebbe disincentivata.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che riconosce al creditore la facoltà di rifiutare la transazione conservando integre le ragioni verso l’ente: la liquidazione straordinaria non estingue i crediti rimasti insoddisfatti, che possono essere fatti valere, conclusa la procedura, nei confronti dell’ente risanato.
Nel caso concreto, la situazione di dissesto è cessata con l’approvazione del rendiconto di gestione nel maggio 2025. L’operato dell’OSL risulta pertanto conforme all’art. 258, comma 7, e alla previsione del decreto ministeriale secondo cui la parte residua non utilizzata va destinata al pagamento degli eventuali debiti non liquidati dall’OSL, tra i quali rientrano quelli non transatti.
Il ricorso introduttivo è quindi respinto. I motivi aggiunti sono respinti nella parte in cui ripropongono le medesime censure e dichiarati inammissibili per carenza di interesse quanto ai vizi propri del rendiconto, poiché l’eventuale annullamento non inciderebbe sull’interesse sostanziale all’immediata liquidazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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