Requisiti di partecipazione e discrezionalità nella gara TPL (TAR Lombardia n. 789/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a procedure di affidamento di servizi pubblici, la fissazione di requisiti di partecipazione che implicano l’aver maturato un determinato volume di attività, come un numero minimo di vetture/km, rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice. Tali requisiti, in sede di esame cautelare, non sono manifestamente irragionevoli, sproporzionati o discriminatori, né appaiono tali da precludere in astratto la partecipazione dell’operatore economico, quando risultino coerenti con l’oggetto e l’importanza dell’affidamento. La domanda di sospensione cautelare deve essere respinta qualora manchi il periculum in mora, a fronte di un termine per la presentazione delle offerte ancora lontano dalla scadenza, dovendosi privilegiare l’interesse pubblico alla prosecuzione della gara.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la lex specialis della procedura di affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, deducendo l’illegittimità della determina a contrarre e della relativa documentazione di gara. Ha contestato, in particolare, la clausola dell’art. 11.3 del Disciplinare, che imponeva agli operatori di aver percorso almeno 3.000.000 di vetture/km riferiti a uno specifico contratto di servizio, ritenendola immediatamente escludente e tale da impedire la formulazione di offerte sostenibili. Con ricorso incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Si è costituita l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, mentre le altre parti non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione del TAR
Il Collegio, riservata al merito ogni più approfondita valutazione riguardo al contestato carattere escludente della clausola, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito, a un sommario esame tipico della fase cautelare, da elementi di evidente fondatezza. Ha rilevato che i requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare evidenziano l’ampia discrezionalità che l’Agenzia ha inteso riservarsi nella scelta del concessionario.
In tale ambito, considerati i limiti del sindacato giurisdizionale, i requisiti non sono apparsi manifestamente irragionevoli, sproporzionati o discriminatori rispetto all’oggetto e all’importanza dell’affidamento; né tali da precludere, allo stato e in astratto, la partecipazione dell’operatore economico alla gara.
Quanto al periculum in mora, il TAR ha richiamato la precedente ordinanza della stessa Sezione n. 698 del 2026, relativa agli stessi atti, osservando che la domanda di sospensione appariva sfornita del necessario requisito, poiché il termine per il ricevimento delle offerte era stabilito al 30/09/2026. La difesa dell’Agenzia aveva inoltre dichiarato l’intenzione di spostare in avanti di trenta giorni la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Nel contemperamento degli interessi in gioco, è stato ritenuto preminente l’interesse pubblico alla prosecuzione della gara.
Il Collegio ha infine disposto l’integrazione del contributo unificato, qualificando la controversia come relativa a una procedura di affidamento di servizi mediante concessione, riconducibile alla categoria di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. e, pertanto, assoggettata alla tariffa prevista per il rito appalti, in applicazione del principio dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 27 luglio 2016. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell’art. 57 c.p.a..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.