Porto d’armi e unico reato senza sintomaticità: illegittimo il diniego (TAR Calabria n. 1274 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione e la prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica non esonerano l’autorità dall’onere di una istruttoria adeguata e di una valutazione razionale e proporzionata. Il diniego o la revoca del porto d’armi possono fondarsi anche su fatti isolati, purché significativi e sintomatici del pericolo di abuso. Non giustifica pertanto il diniego di rinnovo la sola condanna per un reato estraneo alla materia delle armi, privo di connotati di violenza o minaccia e non espressivo, per la sua unicità e tenuità, di una inclinazione a violare ripetutamente la legge. In tal caso il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione e da manifesta irragionevolezza, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei fatti e dell’irrazionalità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia sin dal 1973 e sempre regolarmente rinnovata, presentava istanza di rinnovo. Il Questore della Provincia di Cosenza la rigettava rilevando che l’istante era stato condannato, in due gradi di giudizio, per peculato continuato. Da tale condanna l’autorità deduceva un vulnus alla affidabilità morale e professionale del soggetto e alla sua “perfetta e completa affidabilità” nell’esercizio della licenza di polizia.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo violazioni procedimentali e, sul piano sostanziale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e la sproporzione del provvedimento, fondato su un unico episodio di particolare tenuità e comunque estraneo alla materia delle armi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo. Richiamato il quadro del TULPS, il Tribunale ricorda che l’art. 11, comma 3, consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate o sopravvengono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego, e che l’art. 43, comma 2, prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.
Su questa base il TAR richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 2404/2017 e n. 6812/2018: l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e richiede che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il giudizio sulla prevedibilità dell’abuso è ampiamente discrezionale e può valorizzare anche fatti isolati ma significativi, ovvero fatti di reato diversi o vicende personali non penalmente rilevanti, da cui desumere la non completa affidabilità.
Il Tribunale precisa i limiti del proprio sindacato: non spetta al giudice sostituirsi all’autorità nel valutare se una situazione giustifichi la misura, ma solo verificare che la valutazione non sia ictu oculi errata, viziata da travisamento o da manifesta irrazionalità, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 5678/2012 e TAR Campania, Sez. V, n. 1181/2020.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’amministrazione non ha fatto corretto uso della discrezionalità. Il diniego si fonda su un unico fatto sopravvenuto: una condanna per peculato consistita nell’omesso rilascio di ricevute fiscali e nell’appropriazione di € 3.648,40, prontamente restituiti. Tale condotta non attiene in alcun modo a forme di violenza o minaccia né alla materia delle armi, e l’unicità della fattispecie, unita alla tenuità del fatto, non denota un comportamento incline a violare ripetutamente la legge.
Il provvedimento, fondato sulla sola “natura del reato”, risulta quindi illogico e affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da manifesta irragionevolezza. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, salva la riedizione del potere amministrativo, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.