Accertamento di conformità limitato alle opere richieste e diniego non integrato dal giudice (Cons. Stato n. 8944 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la domanda di accertamento di conformità deve essere valutata dall’Amministrazione, e dal giudice, esclusivamente in relazione alle opere per le quali è stata presentata. Il diniego di sanatoria non può essere integrato dal giudice con motivi che l’Amministrazione non ha espresso nella comunicazione dei motivi ostativi. Le superfici create da una tettoia o da un porticato aperti su tre lati, con copertura di carattere precario, non si computano per verificare il rispetto dei limiti volumetrici. Le opere estranee all’istanza restano soggette alle autonome iniziative comunali, ma non inficiano la domanda di sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un suolo sul quale, in epoca antecedente al 1° settembre 1967, erano stati realizzati un fabbricato destinato a deposito agricolo, muri di cinta e un viale. A seguito di sopralluogo il Comune aveva contestato il cambio di destinazione d’uso da deposito a residenza e un ampliamento realizzato tramite un porticato in legno.

Dopo la rimozione di alcune opere, l’interessato ha presentato istanza di sanatoria in data 13 agosto 2015. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi, si è formato il silenzio rigetto ed era già stata emessa l’ordinanza di demolizione. Il TAR Puglia ha respinto il ricorso. Il proprietario ha proposto appello, lamentando l’integrazione motiva degli atti impugnati e l’estensione del diniego a opere estranee all’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza. Il primo motivo è fondato: nella comunicazione dei motivi ostativi il Comune fa un riferimento generico all’aspetto funzionale, ma da nessun documento emerge che il diniego dipenda dalla modifica della destinazione d’uso dell’immobile divenuto residenziale. La sentenza impugnata ha quindi integrato la motivazione amministrativa con una ragione che l’Amministrazione non ha mai addotto, né tale impossibilità si ricava dalla lettura dell’art. 64 N.T.A. P.R.G. comunale.

Anche il secondo motivo è accolto. Secondo un orientamento consolidato, in presenza di una tettoia o di un porticato aperti da tre lati può escludersi la realizzazione di un nuovo volume quando la copertura assume carattere precario, come nella specie perché realizzata in legno. Le superfici della tettoia e del pergolato non dovevano quindi essere computate per stabilire se l’aumento della volumetria fosse rimasto nei limiti consentiti. Rileva inoltre che l’istanza prevede la rimozione di tegole e coperture, residuando un mero frangisole.

Il terzo motivo è parimenti fondato e tocca il principio centrale. L’accertamento di conformità va esaminato in relazione alle sole opere per le quali è richiesto, ed è possibile ammettere interventi di ripristino che ricondurrebbero l’abuso nei limiti di un’opera sanabile. Se l’istante ha realizzato altre opere di rilievo edilizio, il Comune assumerà nei loro confronti le iniziative conseguenti alla loro natura. Un muro di confine di tale rilevanza non rientra nell’edilizia libera e può giustificare un ordine di demolizione, ma non inficia la domanda di sanatoria.

Il Comune dovrà pertanto procedere al riesame complessivo dell’istanza tenendo conto dei rilievi contenuti in sentenza. Le spese sono compensate, non essendo stata accertata la spettanza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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