Recinzioni in zona vincolata: il diniego deve indicare le modifiche indispensabili (TAR Emilia-Romagna n. 623 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area soggetta a vincolo paesaggistico, la creazione ex novo di una recinzione non rientra tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’allegato A, lett. A.13, del d.P.R. n. 31/2017, che contempla solo manutenzione, sostituzione o adeguamento di recinzioni esistenti. La recinzione è però opera di lieve entità soggetta a procedimento semplificato ex allegato B, voce B.21, del d.P.R. n. 31/2017, e tale regime si applica anche all’autorizzazione in sanatoria, rilevando a tal fine la sola tipologia dell’opera. In caso di esito negativo della valutazione, l’amministrazione è tenuta all’onere di collaborazione propositiva: deve indicare i motivi ostativi e le modifiche indispensabili per una valutazione positiva del progetto. Il diniego che ometta tale indicazione è illegittimo per difetto di motivazione e per violazione del divieto di aggravamento del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente è un consorzio costituito tra le proprietà immobiliari servite da una strada privata a fondo cieco, risalente al 1926. Nel 2020 il consorzio ha deliberato la sostituzione di una rete metallica di recinzione risalente al 1984, di identica struttura, ubicazione e caratteristiche, dopo l’esito favorevole di un contenzioso civile definito dalla Cass. n. 55/2018, che aveva escluso una servitù a favore dell’immobile confinante.
A seguito di un esposto dei controinteressati, il Comune ha contestato la violazione della disciplina paesaggistica, rilevando l’assenza di titolo per la recinzione del 1984. Il consorzio ha presentato una SCIA in sanatoria, i cui effetti sono stati preclusi dal diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di rimessione in pristino, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004 e del divieto di aggravamento del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum. La notifica è avvenuta alla PEC del protocollo generale del Comune, già costituito con indicazione dei propri difensori. Si tratta tuttavia di mera irregolarità della notifica, poiché la conoscenza della pendenza è garantita dall’accesso al fascicolo e l’irregolarità riguarda un soggetto rispetto al cui interesse l’intervento si pone a sostegno.
Nel merito il Tribunale esclude la tesi principale del ricorrente, secondo cui il manufatto non richiederebbe autorizzazione. L’allegato A, lett. A.13, del d.P.R. n. 31/2017 esclude dall’autorizzazione solo gli interventi su recinzioni esistenti, non la loro creazione ex novo, che resta soggetta all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e alle misure sanzionatorie del d.P.R. n. 380/2001. Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver mai ottenuto un titolo per l’apposizione del 1984, difetta il presupposto della legittima preesistenza.
Accertata la necessità dell’autorizzazione, il Collegio ritiene l’intervento suscettibile di sanatoria ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, non avendo determinato superfici utili o volumi. Quanto al rito applicabile, respinge la tesi del Comune sull’inapplicabilità del procedimento semplificato: la voce B.21 dell’allegato B elenca espressamente le recinzioni tra le opere di lieve entità, e il regime semplificato dipende dalla tipologia dell’opera, anche se già realizzata in abuso.
Il Collegio valorizza l’art. 11, commi 6 e 7, d.P.R. n. 31/2017, che impone all’amministrazione e al Soprintendente un onere di collaborazione propositiva: il c.d. dissenso costruttivo mira a evitare tentativi progettuali al buio. Il consorzio aveva chiesto l’indicazione dei parametri per un progetto compatibile, senza riscontro, pur non essendo mai stata negata in astratto la possibilità di realizzare la recinzione.
Il diniego è pertanto illegittimo per violazione dell’obbligo di adeguata motivazione e del divieto di aggravamento del procedimento, dovendo l’amministrazione specificare le modifiche indispensabili in sede di riedizione del potere. L’annullamento ha effetto caducante anche sull’ordinanza di rimessione in pristino. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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