Accertamento di conformità precluso dopo la scadenza del termine per demolire (TAR Lombardia n. 2223 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata solo entro la scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1 e 34, comma 1, del medesimo decreto. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo è acquisito ipso iure al patrimonio comunale e il privato perde la legittimazione a chiedere la sanatoria. Il riferimento normativo all'”irrogazione delle sanzioni amministrative” non consente di dilatare il termine fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria del comma 4-bis dell’art. 31, perché l’art. 36 è anteriore a tale disposizione e non poteva richiamarla. Il diniego che rilevi il difetto dei presupposti dell’istanza è esente da censure.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile in Milano, in origine laboratorio, ristrutturato nel 2005 e trasformato in abitazione con soppalco. Il Comune contestava l’irregolarità delle opere e ne ordinava la demolizione nel 2009. Nel 2011 il precedente proprietario presentava un’istanza di permesso di costruire in parziale sanatoria; l’amministrazione richiedeva integrazioni e chiarimenti, poi respingeva la domanda il 6 maggio 2019 e ordinava nuovamente la demolizione con ripristino dell’originaria destinazione a laboratorio.

Un sopralluogo della Polizia Locale del 30 agosto 2019 accertava che le opere non erano state demolite. Il 14 ottobre 2019 la ricorrente presentava una nuova richiesta di permesso di costruire per ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da laboratorio a residenza, impegnandosi a demolire quanto non autorizzato. Il Comune respingeva l’istanza con il provvedimento impugnato, qualificandola come accertamento di conformità tardivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che la propria istanza andasse qualificata ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e non come sanatoria. L’istanza riguardava opere già eseguite abusivamente e la stessa richiesta era formulata “a parziale sanatoria” per il cambio di destinazione d’uso: la qualificazione operata dall’amministrazione è corretta.

Il nucleo della decisione riguarda i motivi secondo e terzo. La ricorrente riteneva che il termine utile non fosse scaduto, non avendo il Comune disposto l’acquisizione al patrimonio comunale, la demolizione d’ufficio né sanzioni pecuniarie. Il Tribunale dà atto di un contrasto giurisprudenziale e richiama l’orientamento secondo cui l’istanza è proponibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni, oltre il quale il bene è acquisito di diritto al patrimonio comunale (Cons. Stato, sez. VII, 28/08/2023, n. 8006; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 1434; TAR Campania Salerno, sez. II, 05/01/2024, n. 102).

Il Collegio aderisce all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, A.P., 11 ottobre 2023, n. 16). L’art. 36, comma 1, consente la presentazione dell’istanza “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1”: il privato può agire prima della scadenza del termine per demolire o, se ciò sia impossibile, prima dell’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 33 e 34. Poiché l’art. 36 è anteriore al comma 4-bis dell’art. 31, non può estendersi il termine fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Nel caso concreto l’ordine di demolizione era stato notificato il 7 maggio 2019, mentre l’istanza è stata presentata il 14 ottobre 2019, oltre il termine perentorio. Il bene era già acquisito ex lege al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente carenza di legittimazione della ricorrente. Questa non ha dimostrato l’impossibilità di ottemperare all’ordine né ha indicato le ragioni della mancata demolizione. Il ricorso è infondato e viene respinto; le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale di recente risolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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