Ottemperanza improcedibile e conversione del rito per sopravvenuta reiezione del piano attuativo (TAR Lombardia n. 2222 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, in esecuzione dell’obbligo di provvedere imposto dal giudice d’appello, adotta un provvedimento che non si pone in contrasto né appare elusivo del giudicato. Il giudicato che impone un nuovo esercizio del potere di pianificazione non contiene indicazioni di dettaglio sul contenuto della determinazione, ma solo il richiamo al contemperamento degli interessi coinvolti. I motivi aggiunti proposti nel giudizio di ottemperanza, divenuta questa improcedibile, vanno qualificati come autonomo ricorso di impugnazione e trattati secondo il rito ordinario, con conseguente conversione del rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia il TAR Lombardia annullava il parere preventivo negativo della Soprintendenza e la delibera di Giunta comunale che ne aveva preso atto, relativi a un piano attuativo in località Isolaccia. La sentenza, appellata, restava esecutiva. La società interessata proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza e la corretta esecuzione della pronuncia.

Con una prima sentenza non definitiva il TAR accoglieva in parte il ricorso. Il Consiglio di Stato, in riforma, dichiarava in parte improcedibile e in parte respingeva il ricorso per ottemperanza, assegnando però al Comune un termine di 45 giorni per concludere il procedimento sull’istanza di piano attuativo. Il Comune respingeva in via definitiva la proposta. Contro tale delibera e il parere della Commissione Paesaggio la società proponeva motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, destinati a valere anche come autonoma impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso per ottemperanza e lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia che il ricorso per esecuzione è in parte improcedibile e per la restante parte respinto, permanendo in capo al Comune l’obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice d’appello.

L’amministrazione comunale si è determinata con la delibera di Giunta che respinge definitivamente l’istanza di piano attuativo. Il TAR verifica che tale determinazione non si pone in contrasto né appare elusiva della sentenza di annullamento. Quest’ultima, osserva il Collegio, impone un nuovo esercizio del potere di pianificazione in capo all’amministrazione statale e a quella comunale, senza però contenere indicazioni di dettaglio, se non il richiamo alla necessità del contemperamento degli interessi coinvolti.

Gli interessi in gioco sono individuati nel testo: quello alla tutela del paesaggio e quello all’esercizio della libertà d’impresa. Poiché il giudicato non vincola l’amministrazione a un esito determinato, la reiezione dell’istanza non integra violazione o elusione. La declaratoria di improcedibilità dell’azione per ottemperanza è pertanto confermata.

Il ricorso per motivi aggiunti va di conseguenza qualificato come autonomo ricorso di impugnazione degli atti in esso indicati e trattato secondo il rito ordinario. Il Tribunale dispone pertanto la conversione del rito da speciale a ordinario, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., demandando alla Segreteria i conseguenti adempimenti.

Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono interamente compensate, in ragione dell’andamento complessivo della controversia e della complessità delle questioni dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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