Accertamento di conformità, silenzio-diniego e inammissibilità del rito sul silenzio (TAR Sardegna n. 76 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è soggetta al termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. L’infruttuoso decorso di tale termine produce un silenzio-diniego, e non un silenzio-inadempimento. Da ciò deriva l’onere per l’istante di impugnare il diniego tacito entro sessanta giorni dalla sua formazione, con il rito ordinario di annullamento. È pertanto inammissibile il ricorso proposto nelle forme degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio, non potendosi ipotizzare alcuna conversione del rito stante la tardività del gravame rispetto al termine decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo in Comune di Olbia, è stato destinatario nel luglio 2014 di un’ordinanza di demolizione relativa a un immobile abusivamente realizzato. Nell’ottobre 2014 ha presentato domanda di accertamento di conformità, poi dichiarata irricevibile. La richiesta è stata ripresentata più volte, da ultimo il 30 dicembre 2014. Con nota del 27 luglio 2015 il Comune ha comunicato la sospensione, ex art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, dei procedimenti edilizi relativi alle aree colpite dall’evento calamitoso Cleopatra, oggetto delle misure di salvaguardia adottate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.

Dopo successivi solleciti del 2021 e del 2022 rimasti senza riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato l’11 ottobre 2023, per accertare l’obbligo del Comune di provvedere. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione giuridica nella qualificazione del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di accertamento di conformità. La norma di riferimento è l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che collega al decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza il formarsi di un silenzio-diniego.

Da tale qualificazione il Tribunale fa discendere l’onere per l’istante di proporre ricorso impugnatorio avverso il diniego tacito entro sessanta giorni dalla sua formazione. Il Collegio richiama, in tal senso, il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2567.

Applicando il principio al caso concreto, il TAR rileva che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’ultima istanza del 30 dicembre 2014 o, a tutto voler concedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione 15 marzo 2016, n. 2 del Comitato Istituzionale, che aveva definitivamente approvato il piano di gestione del rischio alluvione, ponendo fine alla sospensione dei procedimenti edilizi comunicata nel luglio 2015.

Il ricorrente ha invece proposto il gravame solo l’11 ottobre 2023, e per di più nelle forme del rito sul silenzio. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, proposto con il rito del silenzio anziché nelle forme ordinarie.

Il Collegio esclude espressamente la possibilità di una conversione del rito, per l’evidente tardività del gravame rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni cui sono sottoposti i ricorsi impugnatori. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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