Divieto prefettizio di detenzione armi impedisce il porto di fucile da caccia (C.G.A.R.S. n. 182 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Prefetto, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ove non revocato e non impugnato, continua a produrre effetti e inibisce al Questore la facoltà di rilasciare la licenza di porto di fucile per uso caccia. Il regime della detenzione e quello del porto d’armi sono distinti: la prima è libera e subisce solo un intervento successivo e cautelare dell’autorità di polizia, il secondo costituisce eccezione al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e richiede una prognosi di piena affidabilità. Chi è dichiarato inidoneo a detenere le armi non può essere considerato affidabile nel portarle fuori dal domicilio. Il diniego che si fondi su tale motivo è adeguatamente motivato e non incorre in eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di porto di fucile per uso caccia. Nel 2008 il Comando provinciale dei carabinieri proponeva alla Prefettura il divieto di detenzione di armi; nel 2009 il Prefetto disponeva il divieto e il Questore revocava la licenza di porto. Il provvedimento prefettizio non veniva impugnato in sede giurisdizionale.

Nel 2018 l’interessato chiedeva la riconcessione della licenza. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e una memoria difensiva, il Questore respingeva l’istanza sul rilievo che il decreto prefettizio continuava a produrre effetti. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso, ravvisando il rispetto delle garanzie partecipative e l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione in materia di armi. Propone appello la parte soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame integrando la motivazione della sentenza appellata. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, la Corte rileva che la nota del 24 gennaio 2019 ha portato a conoscenza dell’istante l’unica ragione del diniego: il permanere del decreto prefettizio di divieto. La memoria endoprocedimentale non contestava quel motivo, ma si soffermava sul rilievo dei rapporti di parentela. Non sussiste pertanto alcun obbligo dell’amministrazione di replicare alle singole deduzioni, essendo stata comunque garantita l’efficace partecipazione del privato.

Nel merito, il Collegio chiarisce che il diniego non valorizza i rapporti di parentela sconsigliati, bensì un unico motivo idoneo a sostenerlo. Il provvedimento prefettizio non è mai stato revocato e non è stato impugnato: permanendo il divieto di detenzione di qualsivoglia arma, è inibita al Questore la facoltà di concedere la licenza di porto.

A tale conclusione la Corte perviene attraverso l’interpretazione sistematica della disciplina. La detenzione delle armi è libera: il cittadino non necessita di autorizzazione preventiva e l’autorità interviene solo ex post, quando il detentore sia ritenuto capace di abusarne. Il divieto prefettizio ha valenza cautelare e richiede solo una ragionevole previsione di uso inappropriato; il giudizio sotteso non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità.

Il porto d’armi è invece reato, salvo apposita licenza ai sensi dell’art. 42 del TULPS, subordinata alle condizioni soggettive degli artt. 10, 11 e 43 del TULPS. Il rilascio costituisce deroga al divieto dell’art. 699 cod. pen. e della legge n. 110/1975 ed esige una previsione di completa affidabilità del richiedente e di capacità nell’uso delle armi superiore a quella bastevole per la comune detenzione.

Da qui la conclusione: chi il Prefetto ha dichiarato inidoneo a detenere le armi non può essere considerato affidabile dal Questore nel portarle fuori dall’abitazione. Il diniego opposto alla riconcessione della licenza è dunque adeguatamente motivato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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