Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 2396 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il creditore è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè l’esistenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita. Spetta invece all’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., perché su di essa grava il relativo onere. L’amministrazione che, regolarmente evocata in giudizio, non si costituisca e non alleghi alcunché non assolve tale onere, con la conseguenza che il giudice amministrativo deve affermare la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato. Il termine per l’esecuzione comprende le spese e i diritti successivi al titolo nei limiti delle attività necessarie al suo passaggio in giudicato e alla registrazione, ma non le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza n. 5683/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024, il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, accertava il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.000,00, oltre accessori.
La ricorrente deduceva che il titolo, notificato all’Amministrazione il 23 dicembre 2024 e divenuto definitivo, era rimasto ineseguito. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inattività dell’ente debitore, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, avuto riguardo alla notificazione del titolo esecutivo, al passaggio in giudicato della sentenza e al superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sotto questo profilo la domanda è stata ritenuta ammissibile.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente aveva assolto il proprio onere, documentando la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Incombeva dunque sull’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il sopravvenire di condizioni ostative. Il Ministero non ha offerto alcuna prova, non essendosi nemmeno costituito in giudizio nonostante la regolare vocatio in ius. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Collegio precisa l’estensione dell’obbligo: esso copre anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, ma soltanto nei limiti delle attività necessarie a conseguirne il passaggio in giudicato e la registrazione. Restano escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, indirizzo confermato dalla giurisprudenza amministrativa citata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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